Società di comodo solo dal 7° esercizio

L’attenzione torna a concentrarsi sulle società di comodo in occasione dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate alla stampa specializzata. 
Come noto, infatti, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 18 del D.Lgs. n.175/2014 (c.d. “Decreto semplificazioni”), il periodo di osservazione ai fini dell’applicazione delle società in perdita sistematica è stato esteso dagli originari 3 anni agli attuali 5. 
Pertanto, dal 2014, le società potranno essere considerate in perdita sistematica, quindi si renderanno applicabili tutte le penalizzazioni previste per le società di comodo, solo nel caso in cui: 
- sia stata riportata una perdita fiscale in cinque periodi di imposta; 
- oppure siano state registrate perdite per quattro periodi e un reddito inferiore a quello minimo presunto nell’altro. 
Ciò significa non solo che le società sottoposte alla disciplina in esame avranno un maggior lasso di tempo per riportare un risultato reddituale positivo, ma anche che le cause di disapplicazione potranno far valere il loro “effetto interruttivo” per un maggior numero di esercizi. 
Le cause di disapplicazione automatica
È possibile “sfuggire” alla disciplina sulle società di comodo grazie alle cause di esclusione e di disapplicazione automatica. 
Entrando nel merito delle cause di disapplicazione, giova ricordare che la loro presenza deve essere verificata analizzando il periodo di osservazione e non il periodo in esame (a differenza delle cause di esclusione). 
Volendo ricorrere a un esempio concreto, dobbiamo tener conto che, nel modello Unico15, con riferimento all’anno 2014, dobbiamo analizzare se esistono cause di esclusione per l’anno 2014 o cause di disapplicazione in uno degli esercizi del quinquennio di osservazione (2013, 2012, 2011, 2010, 2009). 
Il primo esercizio di attività
Tra le cause di disapplicazione previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11 giugno 2012 vi è quella relativa al primo anno di attività. 
In primo luogo merita di essere rilevato che il riferimento al “primo anno di attività” deve essere inteso come all’anno di apertura della partita Iva e non a quello di effettivo inizio dell’attività (a differenza di quanto previsto per gli studi di settore). 
Ipotizziamo quindi che una società abbia aperto la partita Iva nel 2013, ma che l’effettiva attività sia iniziata soltanto nel 2014. In questo specifico caso la causa di disapplicazione potrà essere riferita esclusivamente al periodo d’imposta 2013. 
Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate
Il chiarimento richiesto all’Agenzia delle Entrate riguarda, appunto, la causa di disapplicazione prevista per il primo esercizio di attività. 
Viene infatti richiesto se può ritenersi corretta l’interpretazione secondo la quale la disciplina delle società in perdita sistematica opera soltanto dal sesto periodo d’imposta successivo a quello di inizio attività, ovvero dal settimo anno di attività. 
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate fornisce risposta positiva al quesito in oggetto, ribadendo quindi, come anche era stato chiarito, in vigenza della precedente disciplina, dalla circolare 25/E del 2012, che le penalizzazioni previste potranno scattare solo dal 7° anno dalla costituzione.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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