Società estinte, rischi allargati

Se vengono contestate violazioni i soci devono provare di non aver incassato il nero
Accertamento della responsabilità più facile per soci e liquidatori delle società cancellate dal registro imprese. È quanto emerge dalle risposte fornite dall’agenzia delle Entrate a Telefisco 2015, il convegno annuale del Sole 24 Ore che si è svolto giovedì 29 gennaio.
Con le modifiche introdotte dal decreto semplificazioni (Dlgs 175/2014) è stato invertito l’onere probatorio, trasferendolo dall’amministrazione ai soci e liquidatori di società. Il nuovo articolo 36 del Dpr 602/73 prevede infatti che i liquidatori delle società che non adempiono all’obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari. La responsabilità è commisurata all’importo dei crediti d’imposta che avrebbero trovato capienza in sede di graduazione dei crediti.
L’agenzia delle Entrate, sul punto, ha precisato che sebbene non esista un preciso ordine di graduazione dei crediti possono valere le regole dell’articolo 2777 del Codice civile. Ne consegue che i liquidatori, per non rispondere in proprio degli obblighi tributari della società estinta, dovranno dimostrare di aver rispettato tale ordine di preferenza nel soddisfacimento dei creditori sociali.
Questa prova non dovrebbe richiedere particolari difficoltà, non fosse altro perché il pagamento dei debiti risulta da idonea documentazione contabile.
Con riferimento, invece, ai soci, la norma prescrive che chi ha ricevuto nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione danaro o altri beni sociali in assegnazione da amministratori o liquidatori, è responsabile del pagamento delle imposte dovute dalla società estinta nei limiti del valore dei beni stessi, salvo le maggiori responsabilità stabilite dal codice civile. Il Dlgs 175/2014 ha poi previsto che il valore del denaro e dei beni sociali ricevuti in assegnazione si presume proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato, salva la prova contraria. Ne consegue che per non essere ritenuti responsabili, in tale contesto, occorrerà non aver percepito alcuna somma in assegnazione.
Tuttavia nell’ipotesi in cui la contestazione dell’ufficio riguardi presunti incassi in nero, sarà certamente complesso fornire una prova in tal senso. Il socio, infatti, deve provare, per non rispondere dei debiti sociali, di essere estraneo alla percezione di quel nero.
A Telefisco 2015 l’agenzia delle Entrate ha affermato che per l’accertamento effettuato nei confronti di una società cancellata, al pari di atti nei quali vengono contestate somme riferite a presunti ricavi non contabilizzati, i soci potranno provare di non aver percepito le somme contestate con ogni mezzo di prova a disposizione, secondo le ordinarie regole previste dall’ordinamento tributario. Il chiarimento non considera tuttavia la difficoltà di provare in senso negativo l’omessa percezione di una somma che, al contrario, si presume erogata dalla società ai soci. È prevedibile pertanto che, alla fine, il socio sarà costretto a provare l’inesistenza del maggior reddito in capo alla società in modo da evitare l’ulteriore presunzione di percezione di tali somme che, anche in base alle precisazioni fornite dall’Agenzia appare particolarmente complessa.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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