Società in perdita, svolta limitata al 2014

Allungamento del periodo di osservazione per le società in perdita sistematica senza effetto per il passato. È questo l’orientamento ufficializzato ieri dall’agenzia delle Entrate nell’ambito di una delle risposte fornite ieri nel corso di Telefisco 2015. 
L’articolo 18 del decreto legislativo 175/2014 ha portato da tre a cinque i periodi di riferimento pregressi per la verifica delle perdite reiterate ai fini della qualificazione delle società di comodo con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento (13 dicembre 2014).
Nella circolare n. 31/E/2014, l’agenzia delle Entrate non ha preso una posizione precisa sull’utilizzabilità della disposizione anche da parte delle società che nel 2013 e nel 2012 erano in perdita sistematica con il monitoraggio sul triennio, ma che non lo sarebbero più applicando la nuova regola dei cinque periodi d’imposta, limitandosi a ribadire che per la nuova disposizione è prevista l’entrata in vigore dal 2014.
Le Entrate ora mettono nero su bianco il loro pensiero, affermando che per i soggetti interessati dalla disciplina sulle società in perdita sistematica le modifiche operano solamente a decorrere dal periodo d’imposta 2014, escludendosi dunque esplicitamente un’applicazione retroattiva.
In pratica, le modifiche si applicano esclusivamente a decorrere da questo periodo d’imposta (2014) con rilevanza del periodo di osservazione quinquennale (2009/2013).
Il periodo triennale (2009/2011 e 2010/2012) continuerebbe invece a essere rilevante senza deroghe per i periodi d’imposta 2012 e 2013. Le Entrate in questo modo affermano che la norma non può essere considerata di tipo “procedurale” (come invece è stato affermato a chiare lettere dalle stesse Entrate nella circolare n. 31/E/2014, per le modifiche in tema di società estinte) e come tale non può operare per il passato. 
Va comunque evidenziato che il termine di decorrenza immediato delle modifiche, previsto dal decreto legislativo n. 175/2014 in deroga all’articolo 3 dello Statuto del contribuente, è stato previsto per tutelare maggiormente le società virtualmente interessate dallo status delle perdite sistematiche sul monitoraggio triennale, in quanto diversamente il prolungamento del periodo di osservazione varato si sarebbe applicato solo dal 2015 (con effetto quindi sul periodo 2010/2014). Intervenendo l’articolo 18 del Dlgs 175/2014 sulle regole che governano i presupposti per l’accertamento previsto per le società considerate di “comodo”, sembra più convincente parlare di una disposizione di tipo “procedurale” e non “sostanziale” e come tale, quindi, applicabile anche per gli accertamenti sul passato. Ciò anche alla luce di una questione di ragionevolezza, dato che a parità di condizioni appare illogico concludere che una società in perdita sistematica possa essere di comodo nel periodo precedente (il 2013) e non anche in un quello successivo (il 2014).
Ora, alla luce della risposta fornita, occorre comunque prendere atto che la partita difensiva sul 2013 e sul 2012 da parte delle società in perdita sistematica, eventualmente interessate dalle contestazioni dell’agenzia delle Entrate, si dovrà giocare solo davanti ai giudici delle Commissioni tributarie.
Fonte: Il sole 24 ore autore G.Ra.

Commenti