Split payment: associazioni basta l’autocertificazione

Premessa - Dallo scorso 1° gennaio è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. split payment che prevede per le cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del ministro dell'Economia.
Cause di esclusione - Il meccanismo dello split payment NON si applica agli acquisti effettuati dalla P.A. per i quali gli enti pubblici in questione “sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto”, oltreché ai compensi soggetti a ritenute a titolo d’imposta e a ritenuta a titolo di acconto (Telefisco 2015).
Per quanto riguarda la prima causa di esclusione, questa va ad intrecciarsi con l’applicazione del reverse charge che presuppone che l’ente pubblico in questione agisca nell’esercizio di attività commerciali. Quando l’ente agisce in veste istituzionale trova sempre applicazione lo split payment.
Nel corso dell’incontro con la stampa specializzata del 22.01.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che il predetto meccanismo non trova applicazione in relazioni a operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l’evidenza dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Nessun’altra esclusione è prevista espressamente dal novellato art. 17 –ter, D.P.R. 633/1972.
Regime speciale IVA 398/91 – I soggetti che si avvalgono del regime speciale L. 398/91, per le attività commerciali svolte, versano il 50% dell’IVA incassata dai clienti. Il restante 50% è a titolo di detrazione forfetaria.
Nel caso di rapporti con gli enti pubblici tenuti ad applicare lo split payment, l’ente pubblico corrisponderà a tali soggetti il corrispettivo al netto dell’intera IVA indicata in fattura, cosicché l’associazione non potrà esercitare la detrazione forfettaria.
Ad esempio, un’associazione che emette una fattura per 1.000,00 + IVA 22%, sarà tenuta a versare esclusivamente euro 110,00. Con l’applicazione dello split payment, l’ente pubblico corrisponderà solamente i 1.000,00 euro relativi all’imponibile, non consentendo al soggetto in questione di esercitare la detrazione forfettaria.
Di conseguenza, tali soggetti si troveranno in costante credito IVA, con connessi problemi finanziari e con l’ulteriore difficoltà di poter accedere ai normali canali di rimborso IVA in quanto non tenuti alla presentazione della Dichiarazione IVA. Dovranno essere studiati provvedimenti ad hoc che consentano di ovviare a tali criticità.
Una possibile soluzione è l’indicazione in fattura (autocertificazione) dell’applicazione del regime speciale L. 398/91. In questo modo, l’ente pubblico potrà stabilire l’IVA che dovrà trattenere e quella che dovrà versare all’Erario. Da un visto di vista normativo tale soluzione non pare percorribile, mentre lo è da un punto di vista pratico.
Altra soluzione è quella di escludere i soggetti che si avvalgono del regime speciale IVA L. 398/91 dall’applicazione dello split payment. Così facendo, gli enti pubblici destinatari delle fatture emesse ex lege 398/91 continueranno a pagarle nei modi ordinari, corrispondendo al fornitore l’intera imposta.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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