Split payment: firmato il Decreto attuativo

Premessa - E’ stato reso noto con un comunicato del MEF del 30.01.2015, che il Ministro Padoan ha firmato il decreto di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dalla Legge di Stabilità per il 2015, che, come noto, ha introdotto il nuovo art. 17 –ter, nel DPR 633/1972. 
n attesa della pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati resi disponibili il testo del Decreto e la relazione illustrativa.
Il c.d. split payment prevede, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi. Lo split payment riguarda tutti gli acquisti effettuati dalla P.A., sia che agiscano nella veste istituzionale che commerciale, ad eccezione di quelli per i quali l’ente è debitore d’imposta, in quanto soggetto agli obblighi di reverse charge e ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta e a titolo di acconto sul reddito (come chiarito nel corso di Telefisco 2015). 
Annotazione in fattura - Nel testo del Decreto è stato innanzitutto chiarito la corretta annotazione da riportare in fattura per le operazioni soggette allo split payment. Si legge infatti che i soggetti che effettuano operazioni soggette allo split payment emettono fattura, secondo le indicazioni dell’art. 21, con l’indicazione “scissione dei pagamenti” (Art. 2). 
Split payment per fatture emesse dal 1° gennaio 2015 – Nell’articolo 9 del DM in questione, si conferma quanto anticipato con il comunicato stampa n. 7 del 09.01.2015, ovvero “che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015”.
Ambito soggettivo di applicazione – Uno dei dubbi sollevati sulla nuova norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015, riguardava i soggetti della P.A. destinatari della nuova disposizione. Da stabilire se l’elencazione effettuata dal novellato art. 17 – ter, co. 1, D.P.R. 633/1972 sia tassativa o sia invece possibile effettuare l’estensione per analogia ad altri enti pubblici. 
Nella relazione illustrativa al Decreto, viene confermato che lo split payment va applicato dalle Amministrazioni e dagli enti pubblici già destinatari delle norme in materia di IVA a esigibilità differita di cui all’articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972 e quindi non è estendibile ad altri enti pubblici. 
Rimborsi in via prioritaria - L’articolo 8 del Decreto dà attuazione a quanto prescritto dall’articolo 1, comma 630, della Legge di Stabilità 2015 , includendo i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, dello stesso Decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, sempre nel rispetto della condizione dettata dall’art. 30, co. 2, lett. a), DPR 633/1972, ovvero aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti; 
In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17 ter del Decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA. 
Split payment & reverse charge – Per quanto riguarda lo spinoso intreccio da split payment e reverse charge, il Decreto Ministeriale fa rinvio a quanto previsto nel DPR 633/1972. Il riferimento, dunque, è all’art. 4, co. 5, DPR 633/1972 e successivi chiarimenti. 
Nella relazione illustrativa vengono effettuate delle esemplificazioni: 
- Pubblica Amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa beni o servizi da un soggetto non stabilito nel territorio dello Stato; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile generalizzata di cui all’articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972. 
- Pubblica Amministrazione che acquista nell’esercizio d’impresa rottami di ferro; si applica in tal caso il meccanismo dell’inversione contabile interna di cui all’articolo 74, settimo comma, del D.P.R. n. 633/1972; 
- Pubblica Amministrazione non soggetto passivo, identificato agli effetti dell’IVA, che effettua acquisti intracomunitari di beni oltre la soglia di euro 10.000 annui; le fatture sono da registrarsi ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del D.L. n. 331/1993 e la relativa IVA va versata ai sensi dell’articolo 49 dello stesso Decreto. 
Versamento enti pubblici - L’articolo 4 del Decreto disciplina le modalità che devono essere seguite per il versamento dell’IVA da parte della Pubblica Amministrazione acquirente; in questo contesto viene stabilito che il versamento possa essere effettuato, a scelta della medesima, come segue: 
a) con un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura, la cui imposta è divenuta esigibile; 
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno; 
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente; 
Il versamento deve essere effettuato, senza possibilità di compensazione orizzontale e utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità: 
a) per le Amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2013; 
b) per le Amministrazioni, diverse da quelle di cui alla lettera a), autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
c) per le Amministrazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), direttamente all’entrata del bilancio dello Stato con imputazione ad un articolo di nuova istituzione del capitolo 1203.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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