Split payment: niente sanzioni fino all’8 febbraio

Premessa – Con la C.M. 1/E/2015 l’Amministrazione Finanziaria, nel fornire i primi chiarimenti in merito all’ambito applicativo dello split payment, ha confermato la non sanzionabilità delle violazioni relative alle modalità di versamento IVA eventualmente commesse prima dell’emanazione della circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, dunque fino all’8 febbraio 2015. 
Le motivazioni – Nel documento di prassi in commento, l’Amministrazione Finanziaria precisa che data l’incertezza applicativa, in conformità ai principi dello Statuto del contribuente, possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi.
Considerazioni – In effetti, sebbene la norma sia entrata in vigore il 1° gennaio 2015, i dubbi sono stati innumerevoli. I primi chiarimenti Ufficiali sono arrivati con comunicato stampa del MEF n. 7 del 09.01.2015 (che ha anticipato il decreto attuativo) col quale è stato chiarito, ed esempio, che lo split payment si applica alle pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA. 
Sempre nel citato comunicato stampa, è stato altresì chiarito che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. 
Successivi chiarimenti sono giunti nel corso del Videoforum del 22.01.2015 e successivamente con la pubblicazione sul sito del MEF del Decreto attuativo e ancora nell’incontro con la stampa specializzata del 29.01.2015 (in quest’ultimo appuntamento sono stati esclusi dall’applicazione dello split payment i professionisti soggetti a ritenuta a titolo d’acconto). 
Per quanto riguarda invece soggetti pubblici per i quali si applica lo split payment, i chiarimenti sono arrivati solo con il decreto attuativo, ma parzialmente modificati dalla C.M. 1/E/2015. 
I chiarimenti – Considerando le numerose incertezze applicative, l’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 1/E/2015 ha chiarito che: 
- ove le pubbliche amministrazioni, dopo il 1° gennaio 2015, abbiano corrisposto al fornitore l’IVA a esse addebitata in relazione a operazioni fatturate a partire dalla medesima data e, a sua volta, il fornitore abbia computato in sede di liquidazione, secondo le modalità ordinarie, l’imposta incassata dalle pubbliche amministrazioni, non occorrerà effettuare alcuna variazione; 
- diversamente, ove il fornitore abbia erroneamente emesso fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, lo stesso dovrà correggere il proprio 10 operato ed esercitare la rivalsa nei modi ordinari. In tal caso le pubbliche amministrazioni dovranno corrispondere al fornitore anche l’IVA relativa all’operazione ricevuta.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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