Split payment sotto la lente dell’Agenzia

Non rientrano in tale regime le operazioni nei confronti di Aziende speciali ed enti pubblici economici
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 pubblicata ieri, 9 febbraio 2015, ha fornito i primi chiarimenti ufficiali sull’ambito applicativo del regime di “scissione dei pagamenti”, introdotto con la legge di stabilità 2015.
Come ricordato nella circolare, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 633/72, effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni individuate dall’art. 17-ter del DPR 633/72, fatta eccezione per le operazioni soggette a reverse charge (e per le prestazioni di servizi professionali soggette a ritenuta a titolo d’imposta sul reddito, ndr).
In virtù della nuova disciplina, l’IVA addebitata dai fornitori nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dovrà essere versata dall’Amministrazione acquirente direttamente all’Erario, anziché allo stesso fornitore, “scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta”. Il nuovo meccanismo di riscossione dell’IVA ha lo scopo di garantire il corretto assolvimento dell’imposta, al fine di ridurre il “VAT gap” (vale a dire la differenza tra IVA potenzialmente dovuta e IVA riscossa dai singoli Stati) e di contrastare i fenomeni di evasione e le frodi IVA.
Il meccanismo della scissione dei pagamenti, infatti, mira a garantire:
- l’Erario, dal rischio di inadempimento dell’obbligo di assolvere l’IVA da parte dei propri fornitori (cosiddetto “missing trader”);
- le Pubbliche Amministrazioni acquirenti, dal rischio di coinvolgimento in frodi commesse dai propri fornitori o da terzi.
Con questo primo intervento, l’Agenzia delle Entrate definisce l’ambito oggettivo della nuova disciplina che riguarda le operazioni documentate mediante fattura e dunque non si applica alle operazioni certificate con scontrino (fiscale o non fiscale per i corrispettivi trasmessi telematicamente) e ricevuta fiscale, ovvero mediante altre modalità semplificate di certificazione dei corrispettivi.
L’Agenzia delle Entrate compie poi una più ampia disamina delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie di operazioni in regime di split payment.
A questo riguardo, si osserva che le Amministrazioni cui l’art. 17-ter del DPR 633/72 si riferisce sono le stesse cui fa riferimento l’art. 6 comma 5 del DPR 633/72, in materia di esigibilità differita.
Nonostante la coincidenza dei due ambiti applicativi, l’Agenzia specifica che l’interpretazione delle due norme citate deve avvenire secondo canoni diversi, in ragione della diversa ratio delle stesse:
- l’art. 6 comma 5 del DPR 633/72, in quanto norma di carattere agevolativo, avente natura derogatoria rispetto ai principi ordinari dell’IVA, non può essere interpretata estensivamente;
- l’art. 17-ter deve essere interpretata tenendo conto della sua finalità di contrasto ai fenomeni di evasione da riscossione dell’IVA.
Tanto premesso, rientrano nella disciplina dello split payment, le forniture nei confronti dello Stato e di altri soggetti qualificabili come “organi dello Stato” (ad esempio le istituzioni scolastiche), degli enti pubblici territoriali e di altri enti locali (quali le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni), nonché delle Camere di Commercio (e delle Unioni Regionali delle stesse), degli istituti universitari, delle ASL, degli enti ospedalieri (ma non gli enti ecclesiastici che operano in regime di diritto privato), degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (IRCCS), delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) e degli enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza).
Ne sono, invece, esclusi tutti i soggetti che non hanno natura pubblica quali gli enti previdenziali privati, le aziende speciali (ivi incluse quelle delle Camere di Commercio) e la generalità degli enti pubblici economici.
Sono poi esclusi tutti gli enti pubblici non economici che, in quanto autonomi rispetto alla struttura statale, perseguono fini propri ancorché di interesse generale; è il caso di Ordini professionali, Enti ed istituti di ricerca, Agenzie fiscali, Autorità amministrative indipendenti (ad esempio l’AGCOM), Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), Automobile club provinciali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), Agenzia per L’Italia Digitale (AgID), INAIL, Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (ISPO).
La categoria di appartenenza di un ente può essere verificata mediante l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, consultabile all’indirizzo http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php, che tuttavia non ha contenuto esaustivo.
In ultimo, l’Amministrazione finanziaria, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, riconoscendo l’incertezza in materia, fa salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino all’8 febbraio 2015, ai quali pertanto non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni eventualmente commesse in relazione alle nuove norme.
Fonte: Eutekne autore Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

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