Ultimi giorni per la comunicazione dati IVA

In alternativa, entro il 2 marzo 2015 può essere presentata la dichiarazione annuale in forma «autonoma»
Scade lunedì 2 marzo 2015 il termine per la presentazione della comunicazione dati IVA, ovvero, in alternativa, il termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, relativa al 2014, in forma “autonoma” (vale a dire al di fuori del modello UNICO).
La facoltà di presentare la dichiarazione annuale IVA congiuntamente al modello UNICO (entro la fine del mese di settembre, per i soggetti che chiudono l’esercizio il 31 dicembre) è ammessa sino alle dichiarazioni relative agli anni 2014 e 2015. A decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno di imposta 2016 (da presentare nel 2017), infatti, la legge di stabilità 2015, come modificata dal DL 192/2014 (il cui Ddl. di conversione è stato approvato ieri in via definitiva dal Senato), ha previsto l’abolizione della suddetta facoltà e il ripristino dell’obbligo di presentare la dichiarazione in forma “autonoma”.
La comunicazione annuale IVA relativa al 2014 non presenta novità di contenuto rispetto alle precedenti, tant’è che il modello da utilizzare è quello già adottato per le annualità dal 2011 al 2013 (approvato con provv. Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2011).
La dichiarazione annuale IVA per il 2014 (approvata con provv. Agenzia delle Entrate 15 gennaio 2015 n. 4774), invece, presenta alcune modifiche nella compilazione, ancorché di impatto assai limitato.
La novità più rilevante, anticipata in un precedente intervento (si veda “Modello IVA 2015 aggiornato con i «nuovi» rimborsi annuali” del 16 febbraio 2015), riguarda la compilazione del quadro VX, ove è prevista una specifica casella (campo numero 6) per indicare l’eventuale esonero dalla prestazione della garanzia patrimoniale per accedere al rimborso annuale del credito IVA.
In virtù delle “semplificazioni” di cui all’art. 13 del DLgs. 175/2014, infatti, i rimborsi IVA risultanti da dichiarazione annuale possono essere eseguiti senza prestazione della garanzia, attraverso la semplice presentazione della dichiarazione IVA annuale, per importi inferiori o uguali a 15.000 euro.
Per i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro, invece, non è richiesta la prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione IVA annuale munita del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), nonché di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il possesso di specifici requisiti patrimoniali e contributivi.
Per il visto di conformità da parte del CAF o del professionista, ai fini del rimborso, si ritiene sufficiente l’attestazione già presente nella prima pagina del modello di dichiarazione (valida anche per la compensazione “orizzontale” del credito IVA).
Come indicato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 pubblicata ieri, 26 febbraio 2015, i controlli per il rilascio del visto di conformità devono essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell’imponibile, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA.
In particolare, il CAF o il professionista, ai fini del rilascio del visto, sono tenuti a verificare la corrispondenza:
- dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione.
La presentazione della dichiarazione in forma “autonoma”, entro la scadenza del 2 marzo 2015, consente di anticipare l’accesso ai rimborsi del credito IVA annuale e alla compensazione “orizzontale” dello stesso.
Al riguardo, si ricorda che, come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014, le soglie per l’utilizzo del credito IVA in compensazione (15.000 euro) e mediante istanza di rimborso senza apposizione del visto (15.000 euro) sono computate separatamente.
Per quanto concerne la compensazione “orizzontale” del credito IVA, si segnala che il tenore letterale della norma che ne regola la modalità operative (art. 17 del DLgs. 241/97) prevede che la stessa possa “essere effettuata a decorrere dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione”. Ne consegue che, per effettuare la compensazione a partire dal 16 marzo 2015, la dichiarazione annuale deve essere comunque presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio (sabato 28). Se la dichiarazione è presentata entro il termine ultimo del 2 marzo 2015, la compensazione sarà ammessa a decorrere dal 16 aprile 2015.
Fonte: Eutekne: autore Emanuele GRECO

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