Certificati solo i compensi pagati

Le ritenute d’acconto non versate possono essere sanate con il ravvedimento operoso
Un nuovo modello di certificazione da compilare, tempi stretti, sanzioni pesanti, anche penali, e una difficile situazione economica che non sempre permette di pagare parcelle, stipendi, ritenute d’acconto. Differenze sostanziali tra lavoratori autonomi e dipendenti da non sottovalutare. Questi i problemi per i sostituti d’imposta e per i professionisti alle prese, in questi giorni, con la certificazione unica.
Cominciamo dai lavoratori autonomi. L’articolo 25 del Dpr 600/1973 prevede che i sostituti che pagano compensi per lavoro autonomo o assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, devono operare una ritenuta d’acconto del 20% (dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti), con obbligo di rivalsa. Regole similari detta l’articolo 25-bis per provvigioni e indennità di agenti, mediatori e rappresentanti. Pagato il compenso, il sostituto dovrà versare la ritenuta entro il 16 del mese successivo e inviare la relativa certificazione unica (Cu ) al percipiente e telematicamente alle Entrate, quest’ultima entro il 9 marzo.
Dunque, nessun obbligo di versamento né di rilascio di certificazione c’è in caso di omesso pagamento della parcella del professionista, seppure regolarmente fatturata, o per la ricevuta pervenuta dal lavoratore occasionale ma non onorata. Viceversa, se la prestazione lavorativa è stata saldata nel 2014, il sostituto deve provvedere a entrambi gli adempimenti, con attenzione alla scadenza di invio della Cu, pena sanzione di 100 euro per omessa, tardiva o errata presentazione. Analogamente, nel caso in cui al percipiente fossero remunerate solo alcune parcelle e altre no, ai fini degli adempimenti, si considerano solo quelle pagate.
In caso di omesso versamento ritenute, invece, si potrebbe verificare se ci si trova nei limiti dell’articolo 2 del Dpr 445/97 per il versamento cumulativo. Una mera facoltà che può tornare utile. In sostanza, il sostituto d’imposta senza dipendenti che nell’anno corrisponde compensi a non più di tre lavoratori autonomi ed effettua ritenute d’acconto non superiori a 1.032,91 euro, può versare tali ritenute in sede di pagamento del saldo delle imposte dirette in unica soluzione. Dei limiti citati, va monitorato bene quello relativo all’esclusiva erogazione di compensi di lavoro autonomo, e cioè l’assenza degli altri tipi di ritenute alla fonte, quali ad esempio quelle dei lavoratori dipendenti o quelle relative alle anzidette provvigioni.
Qualche dubbio può sorgere nel computare i pagamenti effettuati a cavallo di anno, in particolare per discernere quelli avvenuti entro il 31 dicembre. Come conferma la circolare 38/E/2010, rileva il momento in cui il committente effettua il pagamento o in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.
Per i dipendenti e assimilati, invece del 31 dicembre, la data di confine è il 12 gennaio del periodo di imposta successivo a quello di competenza, vigendo il principio di cassa allargata di cui all’articolo 51, comma 1, Tuir. Degno di nota è il caso degli amministratori di società (collaboratori e non professionisti, secondo le indicazioni della circolare 105/E/2001), ove il compenso deliberato e imputato correttamente a bilancio per competenza non sia stato pagato entro il 12 gennaio dell’anno dopo. In questi casi lo stesso andrà fiscalmente ripreso a tassazione nell’Unico della società come variazione in aumento e – sul versante Cu – considerato nell’anno di effettiva erogazione, secondo la cassa allargata.
Maggiori complicazioni vi sono se il datore di lavoro ha difficoltà col pagamento dei salari. In fase di compilazione della Cu, andranno considerate come imponibili e soggette a ritenute fiscali le sole somme corrisposte al lavoratore; mentre sul piano dei contributi previdenziali si dovranno indicare tutti quelli effettivamente maturati a prescindere se gli stipendi siano stati pagati o meno. Nel caso limite di nessun pagamento nel 2014 (o meglio, entro il 12 gennaio 2015 per il 2014) si dovrà compilare la sola sezione previdenziale.
Fanno eccezione i collaboratori per i quali si applica il principio di cassa allargata anche per la parte contributiva (e non come appena visto la competenza).
Le ritenute d’acconto non versate nei termini sono sanabili con il ravvedimento operoso.
Fonte: Il sole 24 ore autore Stefano Sirocchi

Commenti