Dichiarazioni d’intento: compilazione

Modello Approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014
Premessa - Gli esportatori abituali che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione e successivamente inviarla, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, al fornitore o prestatore, ovvero in dogana.
Modello - Il modello da utilizzare è quello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014.
A meno di due mesi dalla sua approvazione, il modello per le dichiarazioni d’intento e le relative istruzioni vengono modificati dal provvedimento direttoriale n. 19388/2015 dell’11.02.2015. Le modifiche riguardano la presentazione delle dichiarazioni d’intento in Dogana.
Compilazione - In primo luogo, il dichiarante deve indicare, nello spazio riservato, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione da trasmettere e l’anno di riferimento. Da parte sua, il fornitore una volta ricevuta la dichiarazione, apporrà il suo numero progressivo.
Nella dichiarazione d’intento bisognerà indicare se si vuole usufruire della facoltà, prevista per i soggetti che hanno effettuato cessioni all’esportazione od operazioni assimilate, di effettuare:
- acquisti;
- e/o importazioni;
indicando l’anno di riferimento e la tipologia del prodotto o del servizio.
Nella sezione “Dichiarazione” bisognerà compilare:
• il campo 1, se la dichiarazione d’intento si riferisce ad una sola operazione, specificando il relativo importo. In caso di importazione indicare nel campo 1 un valore presunto relativamente all’ imponibile ai fini IVA, riferito alla singola operazione doganale, che tenga cautelativamente conto di tutti gli elementi che concorrono al calcolo di tale imponibile. L’importo di effettivo impegno del plafond sarà quello risultante dalla dichiarazione doganale collegata alla dichiarazione d’intento.
Si ricorda che l’utilizzo del plafond in dogana può riguardare solo una singola importazione, non essendo prevista la possibilità di far valere il plafond per più operazioni doganali o per tutte le operazioni fino a una certa data;
• il campo 2, se la dichiarazione d’intento si riferisce a una o più operazioni fino a concorrenza dell’importo ivi indicato;
• i campi 3 e 4, se la dichiarazione d’intento si riferisce alle operazioni comprese in un determinato periodo (che non può comunque eccedere l’anno solare) da specificare.
Il quadro A, sezione “Operazione che concorrono alla formazione del plafond”, dovrà essere compilato esclusivamente se, alla data di trasmissione della dichiarazione d’intento, la dichiarazione annuale IVA non è stata già presentata.
In tale caso, bisognerà esclusivamente indicare il codice 1 nel campo Dichiarazione IVA già presentata.
Se la dichiarazione annuale IVA non è stata ancora presentata, occorre barrare almeno una delle caselle da 2 a 5 del rigo A2, indicando quali operazioni hanno concorso alla formazione del plafond:
• la casella 2, per le esportazioni di beni (art. 8, primo comma, lettere a) e b) del D.P.R. 633/72);
• la casella 3, per le cessioni intracomunitarie di beni;
• la casella 4, per le cessioni di beni effettuate nei confronti di operatori sammarinesi;
• la casella 5, per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione.
Nell’ipotesi in cui il dichiarante abbia effettuato operazioni straordinarie che hanno concorso alla formazione, anche parziale, del plafond disponibile, deve barrare la casella 6 operazioni straordinarie.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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