Equitalia, dilazioni ma non per tutti

I crediti con la Pa limitano la riapertura della rateazione - Escluso chi è decaduto nel 2015
Torna la possibilità di chiedere una nuova rateazione a Equitalia per tutti i contribuenti che al 31 dicembre 2014 sono decaduti da una dilazione a causa del mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive. La conversione del decreto Milleproroghe (Dl 192/2014) ha riaperto i termini ed Equitalia, mercoledì scorso, ha pubblicato online il fac-simile per presentare richiesta di riammissione al beneficio.
I crediti verso la Pa
La possibilità riguarda tutti, ma sono previste alcune limitazioni. Se il contribuente interessato vanta un credito nei confronti della Pa superiore a 10mila euro, potrà accedere alla riammissione della rateazione soltanto a condizione che la richiesta avvenga prima della segnalazione da parte dell’ente pubblico. Qualora, invece, la richiesta venga fatta successivamente, la riammissione sarà preclusa anche se limitatamente agli importi interessati (ad esempio, se il credito è di 12mila euro e il debito di 20mila euro, si potranno dilazionare solo 8mila euro).
Prima di effettuare il pagamento a qualsiasi titolo di somme superiori a 10mila euro, le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di verificare (mediante apposita consultazione della posizione del creditore) se il contribuente sia inadempiente all’obbligo di versamento di una o più cartelle per lo stesso importo. In questo caso non possono procedere al pagamento della somma dovuta e devono segnalare la circostanza a Equitalia. Pertanto, gli interessati alla rateazione che abbiano anche crediti verso la Pa devono fare domanda a Equitalia al più presto , per non vedersi preclusa la nuova chance.
La richiesta
L’istanza dovrà essere presentata mediante il modello pubblicato online sul sito di Equitalia da consegnare compilato presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione entro venerdì 31 luglio 2015:
se tutto è in regola, il contribuente riceverà al proprio indirizzo il piano di dilazione e i bollettini per il pagamento; in caso di documentazione carente Equitalia chiederà un’integrazione; in caso di esito negativo per mancanza dei requisiti, Equitalia comunicherà al contribuente il preavviso di rigetto dell’istanza (si veda l’articolo in basso) .
Le conseguenze
La domanda di riammissione al beneficio della dilazione blocca nuove azioni esecutive. L’agente della riscossione non potrà iniziare né proseguire alcun pignoramento o espropriazione forzata, né attivare nuove misure cautelari (come l’iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o cointestati al debitore). Mantengono, invece, i loro effetti eventuali misure già disposte prima.
Gli effetti operativi
Infine, il contribuente che ha ottenuto la riapertura della rateazione non è più considerato inadempiente e può subito richiedere:
il Durc;
il certificato di regolarità fiscale; così da poter partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi.
Se però, l’istanza non venisse accolta oppure il contibuente riammesso non riuscisse ad onorare con puntualità i pagamenti delle singole rate, Equitalia eserciterà certamente i propri poteri. A tal proposito, per la nuova ammissione alla dilazione è prevista la decadenza automatica dal beneficio per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive (e non di otto rate anche non consecutive come accadeva per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013).
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosanna Acierno
La proroga non può andare oltre i sei anni
Trattandosi di proroga, in base a quanto precisato da Equitalia l’anno scorso, non dovrebbe essere necessario accompagnare la nuova richiesta per la riammissione alla rateazione con ulteriore documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, a prescindere dall’importo del debito. Il numero delle rate del nuovo piano, infatti, verrà stabilito in base alle condizioni economiche rappresentate dal contribuente al momento della concessione della prima rateazione da cui è decaduto.
Questo genera alcune conseguenze rilevanti:
solo i debiti inclusi in una precedente rateazione non rispettata e per cui il contribuente è decaduto entro il 31 dicembre 2014 potranno essere nuovamente dilazionati; la dilazione avverrà secondo il numero di rate inizialmente concesso, fino a un massimo di 72 rate mensili, anche nel caso in cui i debiti siano aumentati per effetto degli interessi di mora; i debiti sorti successivamente e non legati a una rateazione decaduta entro il 31 dicembre 2014, seguiranno le regole generali attualmente vigenti in materia di rateazioni, ivi incluso la verifica dell’Isee o degli altri parametri di bilancio, se il debito relativo è superiore a 50mila euro; anche nelle circostanze di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, non sarà mai concessa al contribuente “riammesso” al beneficio la possibilità di accedere a un piano di rateazione straordinario fino a dieci anni.
Come chiarito da Equitalia in occasione della precedente riammissione al beneficio, è possibile presentare l’istanza mediante raccomandata a/r o a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio. È comunque sempre necessario che il contribuente autorizzi Equitalia (in base al Dlgs 196/2003) al trattamento dei dati e alleghi un documento di riconoscimento valido.
Se l’esame della richiesta ha un esito negativo per mancanza dei requisiti, Equitalia comunicherà il preavviso di rigetto con l’indicazione dei motivi che ne impediscono l’accoglimento, invitando il richiedente a presentare entro 10 giorni eventuali osservazioni da considerare, in vista del provvedimento finale. L’eventuale rifiuto dell’istanza potrà essere impugnato dal contribuente tramite un difensore abilitato mediante ricorso da notificare entro 60 giorni alla Ctp competente. Qui si dovranno contestare i motivi e le ragioni giuridiche che avrebbero impedito, secondo Equitalia, l’accoglimento della richiesta di rateazione .
LE MOSSE DEL DEBITORE 
SOGGETTO DECADUTO NEL 2014
A novembre 2014, il titolare di una ditta individuale è decaduto da una dilazione concessa da Equitalia. Il piano concesso prevedeva il pagamento di 48 rate mensili e l’importo ancora dovuto è aumentato degli interessi di mora nel frattempo maturati
LA SOLUZIONE
Il contribuente potrà chiedere la riammissione. La nuova dilazione sarà concessa per l’importo ancora dovuto, comprensivo degli interessi di mora nel frattempo maturati, secondo lo stesso numero di rate inizialmente concesse
DECADENZA AVVENUTA NEL 2015
A gennaio 2015, un contribuente cui era stata concessa una dilazione è decaduto. Equitalia ha inviato un’intimazione ad adempiere al pagamento in un’unica soluzione al fine di non procedere con azioni cautelari ed esecutive
Per bloccare l’avvio o la prosecuzione di misure cautelari e/o esecutive da parte di Equitalia, il contribuente dovrà pagare l’importo ancora dovuto in un’unica soluzione: essendo decaduto nel 2015 non può chiedere una nuova dilazione
DOPPIO BINARIO SUI DEBITI
A dicembre 2014 un contribuente è decaduto dalla dilazione per iscrizioni a ruolo relative agli anni di imposta 2008 e 2009. A febbraio 2015, però, gli sono state notificate altre cartelle per gli anni di imposta 2010 e 2011 per oltre 50mila euro
Per i debiti per cui il contribuente è decaduto entro il 31 dicembre 2014 la riammissione è automatica. Per gli altri debiti sorti in seguito e per importi superiori a 50mila euro, è subordinata alla verifica dell’Isee o degli altri parametri
di bilancio
SOCIETÀ CREDITRICE DELLA PA
A settembre 2014 una società, creditrice di un ente regionale per 20mila euro, è decaduta dalla dilazio. Il debito residuo ammonta a 50mila euro. Nonostante i diversi solleciti, l’ente pubblico non ha ancora provveduto al pagamento del credito
La società potrà avere una nuova rateazione per l’intero importo di 50mila euro solo a patto che la richiesta avvenga prima della segnalazione da parte dell’ente pubblico a Equitalia. Altrimenti, la riammissione sarà possibile per 30mila euro 

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