Equitalia, nuova chance per le rate

Tutti i contribuenti decaduti al 31 dicembre 2014 da una dilazione dei ruoli concessa da Equitalia per il mancato pagamento di otto rate anche non consecutive possono essere riammessi al beneficio di una nuova dilazione.
L’istanza va presentata entro il 31 luglio 2015. Tuttavia, nel caso in cui vantino un credito nei confronti della Pa superiore a 10mila euro, sarà possibile accedere alla riammissione della rateazione soltanto a condizione che la richiesta avvenga prima della segnalazione da parte dell’ente pubblico. La riammissione alla dilazione sarà, però, preclusa solo limitatamente agli importi oggetto di segnalazione. È quanto prevede la conversione del decreto Milleproroghe. 

Facciamo un passo indietro. Prima di effettuare qualunque titolo il pagamento di somme superiori a 10mila euro, gli enti appartenenti alla Pa devono consultare se il creditore risulta inadempiente all’obbligo di versamento di una o più cartelle per lo stesso importo. In tal caso, la Pa non può procedere al pagamento della somma dovuta e di segnalare, contestualmente, la circostanza a Equitalia affinché si attivi per la riscossione anche mediante azioni esecutive.
Pertanto, è opportuno che i creditori della Pa per importi superiori a 10mila euro interessati alla riammissione alla dilazione si attivino al più presto a presentare la domanda a Equitalia per non vedersi preclusa questa nuova chance.
La domanda inibirà, infatti, nuove azioni esecutive. Pertanto, per effetto della riammissione e della regolarità dei pagamenti, se non vi ha già provveduto, l’agente della riscossione non potrà né iniziare né proseguire alcun pignoramento o espropriazione forzata né potrà attivare nuove misure cautelari, come l’iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo. Eventuali pignoramenti, fermi e ipoteche già disposti prima dalla riammissione mantengono, invece, i loro effetti.
Al contrario, qualora l’istanza di riammissione al beneficio non dovesse essere proprio presentata o accolta oppure il contribuente riammesso non riuscisse a onorare con puntualità i pagamenti delle singole rate, Equitalia eserciterà - i propri poteri, mediante l’attivazione di misure cautelari e/o esecutive. 
Pertanto, i soggetti riammessi dovranno fare molta attenzione alla puntualità dei pagamenti delle rate del nuovo piano di ammortamento per non decadere nuovamente. 
Solo per la nuova ammissione alla dilazione è prevista la revoca del beneficio per il mancato pagamento di due rate anche non consecutive, e non di otto rate anche non consecutive come accade invece per le dilazioni concesse dal 23 giugno 2013.
Inoltre, trattandosi di proroga, parrebbe confermato quanto precisato da Equitalia lo scorso anno in merito al fatto che la nuova richiesta per la riammissione alla rateazione non dovrà essere accompagnata da alcuna ulteriore documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (per esempio, l’Isee o gli indici di bilancio), a prescindere dall’importo del debito. Il numero delle rate del nuovo piano verrà, infatti, stabilito in base alle condizioni economiche rappresentate dal contribuente al momento della concessione della prima rateazione da cui è decaduto.
Il nuovo piano si potrà estendere, dunque, fino a 72 rate mensili (ossia fino a un massimo di sei anni) e non sarà ulteriormente prorogabile. In ogni caso, soltanto i debiti inclusi in una precedente rateazione non rispettata e per cui il contribuente è decaduto entro il 31 dicembre 2014 possono essere nuovamente dilazionati secondo il numero di rate inizialmente concesso, anche nel caso in cui siano aumentati per effetto degli interessi di mora. Gli altri debiti, invece, eventualmente sorti successivamente e, quindi, non legati a una rateazione decaduta entro il 22 giugno 2013, seguono le regole attualmente vigenti in materia di rateazioni, ivi incluso la verifica dell’Isee o degli altri parametri di bilancio, se il debito relativo è superiore a 50mila euro. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Rosanna Acierno

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