Fatturazione elettronica PA e Onlus senza partita IVA

In caso di assenza della partita Iva, la Pubblica Amministrazione può accettare, in deroga all’obbligo della fattura elettronica, la ricevuta cartacea.
L'obbligo di fatturazione elettronica, già in vigore dal 6 giugno 2014 verso tutti i Ministeri, le Agenzie fiscali ed enti previdenziali si applica a tutte le amministrazioni anche locali dal 31 marzo 2015. 
In occasione di un’interrogazione parlamentare alla Camera, svoltasi nella seduta n. 389 lo scorso 11/03/2015, è stato chiesto al ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Padoan, con atto n. 5/05002, un chiarimento in merito all’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica agli enti no profit, non dotati di partita Iva. 
In particolare, l’Onorevole ha interrogato il ministro in merito all’intenzione di prevedere una deroga a tale obbligo per le realtà NO PROFIT sprovviste di partita Iva, che effettuano prestazioni di servizi o operazioni in genere con la PA, certificandole con l’emissione della semplice nota di addebito cartacea. 
Esistono, difatti, molte criticità connesse agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. con particolare riferimento alle prestazioni erogate dagli enti non profit, che non essendo titolari di partita IVA non emettono fattura, ma semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, etc.), che vengono «bloccate» dal sistema di interscambio (SdI) in quanto trattasi di documentazione non assimilabile alla fattura, non avendone i contenuti. 
L’interrogazione - La legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle PA debba avvenire esclusivamente in forma elettronica; l'articolo 1 co. da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, introduce infatti l'obbligo dell’emissione, della trasmissione, della conservazione e della archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili; ne consegue che l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica, introdotta nell'ambito del nostro ordinamento dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52, consente la completa sostituzione dei titoli cartacei con documenti informatici secondo standard comuni che permettono l'automatizzazione del flusso di informazioni tra fornitori e amministrazione, nonché la semplificazione e la maggiore economicità dei processi di fatturazione. 
L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica rischia, però, di danneggiare le associazioni non profit, le Onlus e le fondazioni che non svolgono attività commerciale e non hanno partita IVA, pertanto non emettono fattura. Tali enti emettono solo delle note spese all'ente pubblico (comuni, ASL, ordini professionali, scuole, e altro) per l'incasso delle somme che ricevono a seguito di convenzioni. 
Il problema tecnico esiste perché il Sistema di interscambio non potendo identificare la partita IVA dell'ente non profit (in quanto inesistente) e non potendo accettare la documentazione, che non è assimilabile a fattura, non può ricevere il file inviato e non può trasmetterlo all'ente pubblico destinatario. 

Tale problema sta comportando difformità nella ricezione da parte delle pubbliche amministrazioni della documentazione inviata dagli enti non profit con conseguente difficoltà nell'erogazione dei pagamenti. 
L’Onorevole ha quindi chiesto al ministro quali iniziative intenda adottare per porre rimedio a questo problema che si è creato nei confronti degli enti non profit, con l'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica e se non ritenga opportuno assumere iniziative per consentire a tali enti di continuare ad emettere e inviare alla pubblica amministrazione la relativa documentazione in formato cartaceo, al fine di assicurare loro la certezza nell'erogazione dei pagamenti a fronte delle convenzioni attive. 
La risposta del Ministero - Il ministro Padoan ha chiarito al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, che il vigente articolo 21, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 – così come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dalla legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) – definisce la fattura elettronica come quella che «[...] è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all'accettazione da parte del destinatario» e che la stessa «[...] si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente». 
Con D.M. 3 aprile 2013, n. 55, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da parte delle PP.AA. – ai sensi dell'articolo 1, commi dal 209 al 214, della Legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) – rendendola obbligatoria, con decorrenza dal 6 giugno 2014, per le Agenzie fiscali, i Ministeri e gli Enti nazionali di previdenza e assistenza (articolo 6 del D.M. 55 del 2013), attraverso l'istituzione del Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, tramite SO.GE.I. (D.M. 7 marzo 2008). 
Dal prossimo 31 marzo 2015, tale obbligo riguarderà tutte le altre PP.AA. (termine così anticipato, rispetto all'originario del 6 giugno 2015, dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). 
Pertanto, a decorrere dal 6 giugno 2014, i soggetti IVA che effettuano cessioni di beni (articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) e prestazioni di servizi (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in favore delle PP.AA. e degli Enti pubblici sono obbligati non soltanto ad emettere, ma anche a trasmettere, conservare ed archiviare le relative fatture secondo la disciplina propria della fattura elettronica. 
Ciò posto, l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica verso la P.A. costituisce solo una diversa modalità di emissione della fattura, ma non incide sui presupposti per l'emissione della stessa, di cui agli articoli 1 e 6 del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972. 
In altri termini, i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti a emettere fattura verso la P.A. perché non obbligati dalla normativa vigente, anche successivamente a tale data non sono obbligati a emettere fattura elettronica. 
Questi soggetti, pertanto, potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la P.A., emettendo note di debito in forma cartacea, senza l'obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica. 
Ove lo si ritenga opportuno, il ministro ha dichiarato che non mancherà di richiedere all'Agenzia delle Entrate di formulare, se del caso, tramite apposita circolare i suddetti chiarimenti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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