Il forfait al 15% talvolta conviene

Il nuovo forfait al 15% introdotto dalla legge di stabilità, pur penalizzato da un’aliquota molto più alta di quella applicata in precedenza (fissata al 5%) può essere conveniente per chi può sfruttarne due aspetti che lo rendono “appetibile” e concorrenziale: si tratta della riduzione di 1/3 dell’imponibile prevista per le attività avviate negli ultimi tre anni e della disapplicazione dei minimi contributivi.
L’estensione al 2015 della facoltà di adottare il regime dei minimi al 5% (articolo 27 Dl 98/2011) – oltre a “sanare” la posizione di chi aveva aperto la partita Iva negli ultimi giorni del 2014 senza effettivamente svolgere attività d’impresa o professionale – incontrerà un certo favore presso i contribuenti che si stavano “rassegnando” al forfait introdotto dalla legge di stabilità 2015. Tuttavia, quanto inserito in sede di conversione del Milleproroghe (articolo 10, comma 12-undecies, del Dl 192/2014) non avrà applicazione generalizzata. Sono due, in particolare, le categorie di contribuenti che resteranno nel regime forfettario:
chi ha perduto i requisiti per essere “minimo”;
chi, potendolo fare, vuole sfruttare due aspetti che rendono “appetibile” il forfait: la riduzione di 1/3 dell’imponibile per le start-up e la disapplicazione dei minimi contributivi (circolare Inps n. 29/2015).
I potenziali beneficiari
Restando in ambito fiscale, vediamo come funziona questo abbattimento. È la possibilità, riservata a chi inizia l’attività o si trova nei primi tre periodi di svolgimento, di ottenere una riduzione di 1/3 del reddito imponibile, in presenza di determinate condizioni (comma 65). Queste ultime sono ricalcate su quelle già necessarie in passato per accedere al regime (ora abrogato) delle nuove iniziative produttive (articolo 13, legge n. 388/2000) e che, dal 2012, erano divenute imprescindibili anche per i cosiddetti “nuovi minimi”.
Di conseguenza, chi – entrando nel regime forfettario – aspira alla riduzione di 1/3 del reddito da assoggettare all’aliquota del 15%, può verificarne la spettanza sulla base delle interpretazioni già fornite dall’Amministrazione, in particolare con la circolare 17/E/2012 (che riprende concetti in parte già espressi nelle circolari 59/E/2001 e 8/E/2001 e nella risoluzione 239/E/2009).
Le tre condizioni
Prima di scendere nel dettaglio va ricordato che il comma 87 dell’articolo unico della legge 190/2014 prevede che l’agevolazione che consente di ridurre l’imponibile risulta applicabile (fino al compimento del triennio) anche a chi ha iniziato l’attività nel 2013 o nel 2014 nel regime delle nuove iniziative o in quello dei minimi al 5% e che, possedendone i requisiti, è transitato, dal 2015, nel nuovo regime forfettario. Semaforo rosso invece, per chi ha scelto di restare nei minimi anche nel 2015.
I requisiti necessari per applicare la riduzione (e non, si badi, per accedere al forfait) sono:
il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività ora in regime forfettario, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
l’attività ora svolta non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente esercitata sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, esclusa la pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
in caso di prosecuzione di attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi – realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio – non deve essere superiore ai limiti di cui al comma 54 (vale a dire a quelli “soglia” per applicare il forfait).
Analizzando il primo requisito, va premesso che i tre anni vanno calcolati “da calendario” e non con riferimento a tre periodi d’imposta: chi ha cessato l’attività ad aprile 2012 può iniziare in regime forfettario agevolato start up una attività a partire da maggio 2015. La limitazione non opera se si è partecipato a società inattiva o, comunque, con apertura della partita Iva senza alcun concreto svolgimento di attività (circolare n. 1/E/2001). Nessun problema se, nel triennio, si è stati associati in partecipazione di solo lavoro, socio accomandante “senza deleghe” (circolare n. 59/E/2001) o socio di società di capitale non trasparente. Disco rosso, invece, per chi è stato collaboratore familiare, mentre, con la circolare 17/E/2012, si è avuta una netta apertura, rispetto al passato, per chi ha svolto prestazioni occasionali, dal momento che queste prestazioni non sono produttive né di lavoro autonomo né d’impresa. Peraltro, queste prestazioni non dovrebbero costituire ostacolo anche per il requisito della “mera prosecuzione”.
Il limite di ricavi
Quando l’attività svolta costituisce la prosecuzione di quella esercitata da altro soggetto (cessione, conferimento, successione, donazione, eccetera), l’indagine quantitativa sulla soglia dei ricavi di cui al punto 3) indicato in precedenza va effettuata sia sul periodo d’imposta precedente, sia (secondo la circolare 17/E/2012) su quello in corso al momento della cessione, considerando in quest’ultimo caso, cumulativamente, ricavi del cedente con quelli del cessionario.
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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