IVA: i beni significativi limitano l’aliquota agevolata

Risoluzione n. 25 del 06.03.2015
Premessa - L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 25 del 06.03.2015, ha chiarito che nel caso di imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto (ma anche contratti d’opera) commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli, l’aliquota IVA agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall’azienda installatrice entro i limiti previsti per i “beni significativi”. 
Aliquota IVA agevolata - Nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’aliquota IVA agevolata (10%) è applicabile anche agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in virtù della disciplina contenuta nell’art. 7, co.1 , lett. b), L. 488/1999.
Il campo applicativo della norma riguarda, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 71/E/2000, i fabbricati “a prevalente destinazione abitativa privata”.
Oggetto di agevolazione sono le prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, nonché l’’ipotesi in cui l’intervento di recupero si realizzi mediante cessione con posa in opera di un bene.
I beni significativi - In tale ultimo caso, l’applicazione dell’aliquota agevolata non è preclusa dalla circostanza che la fornitura del bene assuma un valore prevalente rispetto a quello della prestazione. Fanno eccezione i c.d. beni di valore “significativo”, individuati dal D.M.29.12.1999. Per i beni cosiddetti di “valore significativo”, l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore dei predetti beni.
Si ha un bene di valore significativo se il suo valore è superiore al 50% del corrispettivo ricevuto.
Può affermarsi, per semplicità, che il “bene significativo” fornito nell’ambito della prestazione resta soggetto interamente alla aliquota del 10 per cento se il suo valore non supera la metà di quello dell’intera prestazione.
Nel documento di prassi in esame, viene chiarito che Per stabilire il valore dei c.d beni di “valore significativo”, deve farsi riferimento all’art. 13 del DPR 633/1972, secondo cui la base imponibile è costituita dai corrispettivi dovuti dal cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali. 
Gli infissi - Sono beni di valore “significativo”, individuati dal D.M.29.12.1999, i seguenti beni: 
- ascensori e montacarichi; 
- infissi interni ed esterni; 
- caldaie; 
- videocitofoni; 
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; 
- sanitari e rubinetteria da bagno; 
- impianti di sicurezza. 
Chiarisce l’Agenzia delle Entrate che sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, ai fini dell’individuazione dell’aliquota IVA applicabile, la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi. Pertanto, in entrambe le ipotesi, l’aliquota IVA agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall’azienda installatrice entro gli anzidetti limiti previsti per i “beni significativi”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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