Iva, il «TR» apre allo split payment

Niente visto di conformità per lo scambio dare-avere orizzontale 
Nel nuovo modello TR per i rimborsi e le compensazioni trimestrali, approvato ieri con provvedimento 2015/39968 dell’agenzia delle Entrate, trovano spazio le novità previste in favore dei soggetti tenuti all’applicazione del regime di scissione dei pagamenti ex articolo 17 ter del Dpr 633/72. Modello e istruzioni, inoltre, confermano che visto di conformità e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà servono solo quando l’istanza è presentata ai fini dell’ottenimento del rimborso e non per la compensazione orizzontale. 
Ma andiamo con ordine. L’approvazione del modello Iva TR, sostitutivo di quello rilasciato il 26 marzo 2014 e utilizzabile già per le richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2015 (da presentare entro il 30 aprile), era attesa per più di un motivo. Dovevano trovare sistemazione sia le nuove ipotesi di reverse charge per il settore edile di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del decreto Iva (servizi di pulizia, di demolizione, di installazione d’impianti e di completamento relative a edifici), sia quelle per il settore energetico di cui alle lettere da d-bis) a d-quater) della medesima norma, considerate rilevanti ai fini della verifica del presupposto dell’aliquota media di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a) del Dpr 633/72. Queste operazioni sono da indicare fra quelle attive nel rigo TA12 per l’imponibile e nel rigo TC2 per l’imposta. In questo rigo è allocata anche l’imposta relativa alle operazioni effettuate in regime di split payment nei confronti delle pubbliche amministrazioni (anch’esse rilevanti ai fini dello stesso presupposto), il cui imponibile va invece segnalato in TA13, separatamente rispetto alle operazioni in reverse charge.
Per i soggetti ex articolo 17 ter (operatori che operano in scissione dei pagamenti), doveva anche essere individuato il codice che identifica i soggetti ammessi al rimborso prioritario previsto dal comma 10 dell’articolo 38-bis del Dpr 633/72. Il codice è distinto dal numero «6» (il successivo codice «7», genericamente riservato ad altri soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso, eviterà in futuro
la riapprovazione dei modelli in caso di ulteriori beneficiari dell’agevolazione). Inoltre, conformemente a quanto previsto dal decreto dell’Economia 20 febbraio 2015, il quale ha stabilito che la priorità spetta per un importo non superiore a quello dell’Iva applicata in regime di split payment sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento del rimborso, nel campo 2 del rigo TD8 va indicato l’ammontare di tali operazioni. 
Nessuna sorpresa per le compensazioni orizzontali conseguenti alla presentazione dell’istanza trimestrale. La sezione 3 del quadro TD, infatti, è relativa alla sola erogazione dei rimborsi trimestrali. Il campo 3 del rigo TD8 della sezione va compilato dai soggetti che sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi oltre 15mila euro, alla duplice condizione di aver rilasciato l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (contenuta nel modello), attestante i requisiti di cui all’articolo 38-bis, comma 3, lettera a), b) e c) del Dpr 633/72, e di aver fatto apporre negli appositi spazi il visto di conformità dal professionista o la sottoscrizione dell’organo di controllo. La compilazione e sottoscrizione dell’attestazione, come già segnalato dalla circolare n. 32/E/2014, non esonera tuttavia dall’obbligo di ricevere e conservare l’atto notorio unitamente alla copia del documento d’identità del contribuente.
Da segnalare, infine, la presenza nel frontespizio del modello della nuova casella intitolata alla rettifica dell’utilizzo del credito. Il suo inserimento consegue all’orientamento espresso nella risoluzione 99/E/2014 secondo cui la scelta fra rimborso e compensazione è reversibile alle condizioni espressamente indicate dalle Entrate e, come precisano le istruzioni, mediante presentazione di un nuovo TR completo in tutte le sue parti.
Fonte: il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli Massimo Sirri

Commenti

  1. Buongiorno, chi è soggetto a Split Payment quale opzione deve scegliere nella sezione 1 del quadro TD? TD1, TD2, TD3, TD4 o TD5 ?
    Nessuna delle 5 è corretta ma se non ne barro una non mi lascia andare avanti.
    Ringrazio anticipatamente, cordiali saluti

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