Iva, test per le compensazioni

Utilizzo limitato senza dichiarazione entro il 28 febbraio
Ultimi controlli prima di procedere con gli utilizzi delle eccedenze a credito 2014. Si parte da quelli sui modelli inviati, sull’entità dei crediti e la loro “spendibilità”, e si arriva fino alla verifica di compensazioni orizzontali e verticali già effettuate e quindi all’adozione delle corrette modalità per gli utilizzi correnti. Ma c’è spazio anche per verifiche su situazioni particolari: dalle società di comodo, agli utilizzi di maggiori crediti su annualità pregresse, fino a quelli di crediti maturati in capo ad altri soggetti.
I controlli di routine
In primo luogo, bisogna verificare se è stata predisposta (e inviata) la dichiarazione annuale entro il 28 febbraio. In caso negativo, le compensazioni delle eccedenze a credito annuali si fermano a 5mila euro. Oltre questa cifra bisognerà infatti attendere il 16 del mese successivo a quello di presentazione del dichiarativo.
Al contrario, se è stato inviato il modello entro il 28 febbraio, si apre la strada anche alle compensazioni sopra soglia, previo passaggio del flusso attraverso i canali telematici delle Entrate. Chi ha presentato la dichiarazione l’1 o il 2 marzo dovrà fare attenzione. In via cautelativa e in assenza di indicazioni ufficiali, occorrerebbe attendere il 16 aprile prima di compensare.
Il credito emergente dalla dichiarazione annuale deve trovare riscontro anche nelle risultanze contabili di fine anno. Bisogna poi ricordarsi di trasferire nella prima liquidazione del 2015 solo il credito che si intende destinare a compensazione verticale.
In secondo luogo, vanno passate al setaccio le compensazioni effettuate a gennaio e febbraio. Sono state effettuate compensazioni orizzontali o verticali? Il credito utilizzato era relativo al 2014 o si trattava del residuo 2013? Per quali importi?
Si ricorda che si considerano compensazioni verticali anche quelle “Iva da Iva” con passaggio su F24, mentre sono assimilate alle orizzontali quelle di debiti Iva sorti in epoca precedente rispetto al periodo di formazione del credito Iva utilizzato per compensare.
F24 e tempistiche
I controlli sono propedeutici anche alla modalità di presentazione della delega di pagamento. Col superamento della soglia dei 5mila euro, infatti, le compensazioni orizzontali devono attendere il 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e devono transitare attraverso i canali telematici Entratel o Fisconline; oltre 15mila euro, è necessario il visto di conformità. Il Dl n. 66/14 ha inoltre previsto che gli F24 che recano compensazioni di crediti erariali (quindi anche Iva) a saldo zero devono transitare attraverso i canali telematici. Tale modalità si applica a prescindere dall’entità del credito Iva 2014 utilizzato anche in precedenza.
Società di comodo
I crediti Iva dei soggetti di comodo (da test di operatività o in perdita sistemica) non possono essere chiesti a rimborso, né utilizzati in compensazione orizzontale e neppure ceduti in baase a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-ter, del Dl n. 7/88. Con la circolare n. 10/14 è stato confermato che, ai fini dell’applicazione delle limitazioni, è irrilevante l’adeguamento al reddito minimo.
Ma vi è di più: qualora per tre periodi d’imposta consecutivi non siano altresì effettuate operazioni rilevanti ai fini Iva almeno pari ai “ricavi presunti”, i crediti Iva sarebbero definitivamente persi. Anche in questo caso, secondo le Entrate, l’adeguamento al reddito minimo non evita la perdita dell’eccedenza di credito Iva. Ciò in quanto vanno raffrontate solo le operazioni rilevanti Iva ai ricavi presunti.
Da un punto di vista pratico, le limitazioni all’utilizzo del credito Iva si riferiscono al credito 2014:
se è in relazione a questo anno che non viene superato il test di operatività;
se si è di comodo nel 2014, ossia si verificano le perdite sistemiche nel quinquennio 2009-2013;
e non è possibile disinnescare la disciplina.
Fonte: il sole 24 ore autori: Matteo Balzanelli -  Massimo Sirri

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