La presentazione dell’istanza preclude nuove azioni esecutive

La rimessione in termini dei contribuenti decaduti da dilazioni prevede espressamente che la presentazione dell’istanza inibisce l’avvio di nuove azioni esecutive.
Le prassi di Equitalia, già nel recente passato, erano orientate a fermare qualsiasi iniziativa in corso, in presenza di una domanda di dilazione. Potrebbe forse rilevarsi che, poiché la norma in esame fa riferimento alla moratoria da nuove azioni esecutive, quelle già in corso dovrebbero proseguire. 
È tuttavia evidente che una simile conclusione si rivelerebbe in contrasto con la finalità della rateazione straordinaria, proprio con riguardo ai debitori maggiormente in difficoltà. D’altro canto, poiché tra la presentazione della domanda e la concessione della rateazione, di regola, non passa molto tempo, è evidente che se l’agente della riscossione ammette il contribuente alla procedura straordinaria, non vi sarebbe titolo né per iniziare né per proseguire le azioni esecutive. Per espressa previsione di legge, la presentazione dell’istanza impedisce l’iscrizione di ipoteca. Se tuttavia questa è stata già iscritta, la stessa rimane fino a estinzione del debito. 
Per prassi, inoltre, la domanda di rateazione inibisce l'apposizione del fermo amministrativo. Quelli già apposti vengono normalmente cancellati con il pagamento della prima rata. La pendenza di un programma di rientro del debito, inoltre, evita la condizione di morosità del debitore, sotto tutti gli aspetti. Si pensi ad esempio al rilascio del Durc, al fine di conseguire pagamenti o di partecipare a procedure a evidenza pubblica. O anche alle segnalazioni eseguite dagli enti pubblici, in base all’articolo 48 bis, Dpr 602/73.
Sulle procedure esecutive, vale ricordare che con il Dl 69/13 sono state disposte alcune limitazioni ai poteri dell’agente della riscossione. Relativamente ai pignoramenti immobiliari, non può essere espropriata l’abitazione in cui il debitore risiede, se si tratta di un immobile non di lusso e dell’unico bene posseduto. Secondo l’interpretazione della Cassazione (sentenza 19270/2014), questa regola opera anche per i pignoramenti in corso nell’agosto del 2013 che pertanto, anche se attivati prima dell’entrata in vigore del decreto “del fare”, devono essere abbandonati. L’espropriazione inoltre è ammessa solo per importi a ruolo superiori a 120mila euro e dopo il decorso di sei mesi dall’iscrizione dell'ipoteca. Nulla è invece cambiato per l’ipoteca, che può essere iscritta in presenza di un debito almeno pari a 20mila euro, anche sull’abitazione principale. 
L’ipoteca deve essere sempre preceduta da una intimazione di pagamento, a pena di nullità (Cassazione, Sezioni unite, sentenza 19667/2014). Novità anche in materia di fermo amministrativo e di pignoramento mobiliare. Il fermo sui veicoli, che si attiva con la notifica di un preavviso, non può essere apposto sui veicoli strumentali all’attività d’impresa o professionale. A tale scopo, il debitore deve attivarsi presso l’agente della riscossione, entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso di fermo. I beni indispensabili all’attività commerciale possono essere pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, se non vi sono altri beni di valore capiente rispetto al debito. La data del primo incanto non può essere fissata prima di 300 giorni dal pignoramento e nel frattempo il debitore è designato custode dei beni stessi.
Fonte: Il sole 24 ore autore Lu.Lo.

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