Le modalità di richiesta dei rimborsi da split payment

Split payment, rimborsi semplificati
Prime istanze a partire da aprile ma mancano il nuovo modello TR e il codice
Meno vincoli per i rimborsi Iva da split payment. È l’effetto del Dm Economia datato 20 febbraio che corregge il precedente decreto attuativo del 23 gennaio. Non è più necessario che il contribuente sia in attività da almeno tre anni, né che l’ammontare del credito Iva sia superiore a 10mila o 3mila euro rispettivamente per i rimborsi annuali o trimestrali, né che l’eccedenza superi al 10% dell’imposta complessivamente assolta sugli acquisti/importazioni effettuati nel periodo di riferimento della richiesta. Il nuovo decreto cancella, infatti, il riferimento alle condizioni previste dall’articolo 2 del Dm Finanze del 31 marzo 2007 e stabilisce che le nuove disposizioni si applicano già alle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015. In pratica, le istanze che potranno essere presentate alle Entrate entro il 30 aprile anche se allo stato attuale mancano sia il nuovo modello TR sia il codice che identificherà la priorità nei rimborsi.
Ma andiamo con ordine. Le operazioni in regime di split payment rientrano come operazioni ad aliquota zero fra quelle rilevanti per il requisito stabilito dall’articolo 30, comma 2, lettera a), del Dpr 633/1972, ossia quello dell’aliquota media sugli acquisti superiore a quella media sulle operazioni attive. Ciò consente di chiedere il rimborso del credito annuale, ma anche di presentare istanza trimestrale, purché si superi la soglia di 2.582,28 euro. Chi effettua operazioni in scissione dei pagamenti, inoltre, può ottenere il rimborso in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, del Dpr 633/1972. Il primo Dm attuativo sullo split payment (quello del 23 gennaio 2015) precisa che il beneficio compete già per le richieste relative al primo trimestre di quest’anno. Per accedere alla corsia preferenziale occorre – anche alla luce della semplificazione arrivata con il Dm correttivo del 20 febbraio – rispettare il presupposto dell’articolo 30, comma 2, lettera a). Il primo decreto del Mef, infatti, ha stabilito che la priorità spetta per un importo non superiore a quello dell’Iva addebitata in regime di split payment sulle operazioni effettuate nel periodo di riferimento del rimborso. Accertato il rispetto di questi vincoli, il credito effettivamente erogabile in via prioritaria potrebbe dunque ridursi di molto.
In ogni caso, una volta definiti gli importi recuperabili, il contribuente dovrà fare i conti anche con le nuove regole in materia di rimborsi annuali e trimestrali. Al pari di quanto previsto per gli altri contribuenti, infatti, gli operatori che applicano lo split payment e che chiedono il rimborso di crediti oltre 15 mila euro, se non intendono prestare la garanzia (quando non vi sono obbligati per legge), dovranno far apporre il visto di conformità/sottoscrizione del revisore sulla dichiarazione annuale o sull’istanza trimestrale e rilasciare la dichiarazione sostitutiva di notorietà per attestare i requisiti fissati dall’articolo 38-bis, comma 3, del Dpr 633/1972. Il modello TR per i rimborsi del primo trimestre 2015, pertanto, dovrà essere adeguato per recepire tali novità, in linea con quanto già avvenuto per la dichiarazione annuale, e per precisare il codice da indicare nel frontespizio al fine d’individuare i nuovi contribuenti ammessi al rimborso prioritario.
La compensazione
Apparentemente più semplice l’utilizzo del credito Iva in compensazione orizzontale. Se si compensano più di 15mila euro, infatti, serve il visto di conformità sulla dichiarazione annuale (fino a tale limite il visto non è richiesto). L’adempimento, peraltro, non pare necessario se la compensazione è chiesta con istanza trimestrale, salvo sorprese in sede d’approvazione del nuovo TR. In presenza di crediti da split payment d’importo non particolarmente elevato oppure destinati a verificarsi solo in certi periodi dell’anno (perché conseguenti ad attività caratterizzate da una marcata stagionalità, per esempio), il contribuente potrebbe dunque valutare più conveniente non chiedere il rimborso del credito, preferendo compensarlo con altri debiti.
Fonte: Il sole 24 ore autore Stefania Saccone Massimo SirriL'ALIQUOTA MEDIA
Un’impresa presta servizi di manutenzione macchine ufficio esclusivamente a enti pubblici locali. Nel primo trimestre 2015, l’impresa ha fatturato complessivamente un importo di 8mila euro e maturato un credito Iva di 6mila euro per l’acquisto di servizi con Iva 22 per cento. Sulla base di quale presupposto normativo previsto dagli articoli 38-bis e 30, comma 2, del Dpr 633/1972 è possibile richiedere il rimborso Iva trimestrale? Quali sono le modalità? È obbligatoria la garanzia?
L’impresa può chiedere il rimborso Iva trimestrale sulla base del presupposto dell’aliquota media. L’istanza deve essere presentata tramite il modello TR solo per via telematica direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro il mese successivo al trimestre di riferimento (quindi entro il 30 aprile per il primo trimestre 2015). I rimborsi Iva fino a 15mila euro sono eseguiti senza obbligo di prestare garanzie e senza ulteriori adempimenti specifici, tenendo presente quanto previsto dai due decreti del Mef
LA VERIFICA DEI PRESUPPOSTI
Una società vende l’80% dei prodotti a enti territoriali e il restante 20% a imprese industriali.
Nel primo trimestre 2015, la società ha fatturato complessivamente 100mila euro (80mila in regime di split payment e 20mila con Iva al 22 per cento). Nello stesso periodo, la società ha acquistato servizi per 50mila euro + Iva 22% e materie prime per 10mila euro + Iva 10 per cento. Il trimestre chiude con un credito di 7.600 euro. Sussiste il presupposto dell’aliquota media?
Il presupposto dell’aliquota media sussiste se l’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella delle vendite aumentata del 10 per cento. Sono esclusi dal calcolo acquisti, importazioni e cessioni di beni ammortizzabili. Nel caso esaminato, l’aliquota media sugli acquisti è pari a 20 %, mentre l’aliquota media sulle vendite maggiorata del 10% è pari a 4,84 % (4,40+0,44). Siccome l’aliquota media sugli acquisti è maggiore di quella sulle vendite, spetta il rimborso del credito Iva di 7.600 euro
IL VISTO DI CONFORMITÀ
Una società farmaceutica vende, per il 90% dei suoi ricavi, farmaci ad aziende ospedaliere. Nel corso del primo trimestre, la società ha maturato un credito Iva di 50mila euro. Si può compensare il credito Iva per l’importo di 15mila euro con altri tributi e richiedere
il restante credito a rimborso? Qualora non siano stati notificati avvisi di accertamento nel biennio antecedente alla data di richiesta del rimborso, è obbligatorio prestare la garanzia?
Va indicato distintamente nel modello Iva TR l’importo del credito Iva che si chiede a rimborso e quello che si desidera compensare. Non è obbligatorio prestare la garanzia per l’importo chiesto a rimborso di 35mila euro, non essendo la società un soggetto a rischio. L’istanza di rimborso Iva trimestrale deve recare il visto di conformità/sottoscrizione da parte dell’organo che esegue il controllo contabile, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio
IL LIMITE ANNUALE DEI 15MILA EURO
Una società fornisce servizi di mensa scolastica al Comune. Nel primo trimestre, la società chiede il rimborso Iva per l’ importo di 14mila euro. Nell’ipotesi in cui la posizione creditoria persista per tutto l’anno 2015, ai fini del calcolo del limite di 15mila euro per l’esonero dalla garanzia e dal visto di conformità/sottoscrizione, si deve fare riferimento alla singola richiesta o alla somma degli importi chiesti a rimborso per l’intero anno?
Il limite di 15mila euro per l’erogazione dei rimborsi senza garanzie né oneri aggiuntivi riguarda i rimborsi del periodo d’imposta e non la singola richiesta (circolare 32/E/2014). Pertanto, superato tale limite, la società dovrà presentare la dichiarazione/istanza trimestrale munita di visto conformità/sottoscrizione assieme alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Per i crediti oltre 15 mila euro, resta fermo l’obbligo della garanzia se la società è un soggetto a rischio.

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