Lo spesometro 2015 tra operazioni incluse ed escluse

Un campo minato la compilazione della comunicazione polivalente 2015
Alcune anagrafiche (clienti ma soprattutto fornitori) possono risultare escluse dalla comunicazione ex art. 21 per la tipologia di operazioni in cui sono coinvolte. 
Si ricorda che le operazioni escluse sono: 
• le importazioni; 
• le esportazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 633/72 (c.d. esportazioni dirette, triangolari, nonché di quelle effettuate a cura del cessionario non residente); 
• le operazioni intracomunitarie; 
• le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. n. 605/73 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe Tributaria (utenze, telefonia, ecc.); 
• le operazioni di importo almeno pari a € 3.600, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. 
Operazioni e rappresentante fiscale - Le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge o autofattura), nel caso in cui le stesse non siano relative a operazioni intracomunitarie, e per le quali vi è l'obbligo di presentazione degli Intrastat, vanno incluse nello spesometro, anche da parte del rappresentante fiscale in Italia di soggetto non residente. 
Ad esempio, l’acquisto di un bene da una società con sede in Lussemburgo, con rappresentante fiscale in Italia integra un'operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.P.R. 633/72; pertanto la fattura viene annotata sia nel registro acquisti che in quello delle fatture emesse, assolvendo l'Iva italiana; l'operazione è una cessione interna e non intracomunitaria. 
Qualora il bene sia stato ceduto dal rappresentante fiscale italiano del soggetto estero, l’acquirente nazionale deve indicare nello spesometro i dati del citato rappresentante. 
Se le operazioni soggette a inversione contabile (reverse charge o autofattura), sono relative a operazioni intracomunitarie, ed è stato fatto già l'Intrastat da parte del rappresentante fiscale, nulla va comunicato. 
Acquisti black list - Gli acquisti soggetti a obbligo comunicativo nell’ambito della comunicazione delle operazioni, effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori “black list” (rigo BL), in quanto già noti all’ Amministrazione finanziaria, integrano delle operazioni che non andranno ricomprese nello spesometro. 
Si ricorda che a partire dalle transazioni del 2014, le relative operazioni black list vanno comunicate attraverso il modello di comunicazione polivalente (quadro BL), con periodicità annuale e soglia a 10.000 euro. Dunque, l’esonero ricorre per le operazioni che non eccedono, come importo complessivo annuo, la soglia di € 10.000 (anziché € 500 per singola operazione). 
Le operazioni con San Marino – La RSM è uscita dalla "black list". Il ministro dell'Economia ha firmato il decreto che stralcia la Repubblica del Titano dall'elenco del D.M. 04.05.99. 
Non vanno, dunque, indicate le operazioni effettuate con tale Paese nel rigo BL della comunicazione polivalente. 
Le fatture ricevute da soggetti sammarinesi senza applicazione dell'Iva sono, tuttavia, oggetto di comunicazione nel quadro SE, indipendentemente dall'importo delle stesse. 
Si ricorda che gli acquisti di beni da San Marino (da riportare nel quadro SE) devono essere effettuati entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri, e non più entro i 5 giorni successivi a quello di registrazione della fattura di acquisto. Se le operazioni vengono comunicate nel quadro SE, non vanno incluse nello spesometro ordinario. 
D’altro canto, le fatture ricevute da soggetti sammarinesi con l’applicazione dell'Iva, vanno incluse a tutti gli effetti nello spesometro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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