Lo split payment punisce il non profit

Enti non profit e imprese agricole sono penalizzati dallo split payment, previsto dal nuovo articolo 17 ter del Dpr 633/72, in quanto non percependo l’Iva sono in difficoltà nell’esercitare il diritto alla detrazione. 
Dal 1° gennaio 2015 per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (vedi elenco nella circolare dell’agenzia delle Entrate n. 1/E/2015), la fattura viene emessa come in passato applicando l’Iva, ma l’imposta non viene versata al cedente o prestatore, ma direttamente all’Erario. Questa circostanza è sfavorevole per le imprese agricole che effettuano servizi ai Comuni (per esempio sgombero neve) e applicano il regime forfettario previsto per le attività connesse disciplinate all’articolo 34 bis del Dpr 633/72, nonché per le cessioni di prodotti agricoli in regime speciale Iva ; analogamente sono in difficoltà le associazioni del volontariato che effettuano servizi a favore degli enti pubblici e applicano la disciplina del regime forfettario previsto alla legge 398/1991 (ricavi fiscalmente rilevanti non superiori a 250 mila euro).
Lo split payment riguarda tutte le operazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici ad eccezione delle prestazioni di servizio soggette a ritenuta d’acconto e di quelle che rientrano nel reverse charge (per esempio i servizi di pulizia). Le associazioni senza scopo di lucro che hanno optato per il regime della legge 398/1991, applicano l’Iva sulle fatture emesse nei confronti di chiunque e l’Iva a debito viene determinata in base alle regole dell’articolo 74, comma 6 del Dpr 633/72. Si tratta del regime delle attività spettacolistiche che prevede il diritto alla detrazione forfetizzata nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni effettuate. Quindi il diritto alla detrazione è indubbio ma non percependo l’imposta relativa alle operazioni attive effettuate viene a mancare la materia per usufruire della detrazione. La situazione si complica in quanto tali soggetti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione Iva, nella quale potrebbe emergere il credito da recuperare con le procedure normali (rimborso o compensazione orizzontale). A nostro parere non dovrebbe essere vietata la compensazione verticale in corso di anno ove l’ente effettui anche operazioni imponibili nei confronti di altri soggetti che corrispondono l’Iva, ma la procedura dovrebbe essere regolata in via amministrativa dalle Entrate.
Nel settore agricolo si può presentare il caso della fornitura di prodotti agricoli a enti pubblici, come pure l’effettuazione di prestazioni di servizio, ipotesi che non consentono all’imprenditore agricolo di incassare l’Iva. Su tali operazioni al produttore agricolo spetta la detrazione determinata con le percentuali di compensazione, ovvero per le prestazioni di servizio spetta la detrazione dell’Iva nella misura del 50% dell’Iva applicata in fattura. Le detrazioni comunque spettano anche se l’imposta non viene incassata, in quanto si tratta di operazioni imponibili; tuttavia il recupero può essere effettuato solo mediante compensazione con l’Iva a debito derivante da altre operazioni nell’auspicio che ve ne siano. Diversamente il credito Iva che risulterà dalla dichiarazione potrà essere compensato con altre imposte o contributi a debito nel modello F24 o infine richiesto a rimborso se sussistono le condizioni dell’articolo 30 del Dpr 633/72. Il rimborso dell’Iva a credito generato dalle fatture emesse nei confronti degli enti pubblici ha priorità e quindi viene pagato per primo.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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