Modello TR: la compilazione

Provvedimento n. 39968 del 20 marzo 2015
Con il provvedimento n. 39968 del 20 marzo 2015 è stato approvato il nuovo Modello TR, utilizzabile già per le richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2015, da presentare entro il 30 aprile. 
Chi può utilizzare il Modello TR - Il Modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione orizzontale (ovvero con imposte/contributi/ritenute diverse dall’IVA). 
Le condizioni necessarie - Ai sensi dell’art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso di uno dei seguenti requisiti: 
• aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti; 
• operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate; 
• dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter, D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; 
• quando effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche; 
• quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis). 
Termini di presentazione - Il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. 
Dunque, per il primo trimestre 2015 la scadenza di presentazione è il 30 aprile 2015. 
Limiti per la compensazione - Come previsto dal D.L. 78/2009, la compensazione orizzontale del credito IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata fino a 5.000,00 a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza. 
Superato il limite dei 5.000,00 euro, la compensazione è effettuabile soltanto dal 16 del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza. 
Come chiarito dalla C.M. 32/E/2014, la soglia dei 5.000,00 euro deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, ovvero annuale e trimestrale. 
Per la compensazione dei crediti superiori a euro 5.000,00 non è necessaria la presentazione del visto di conformità. 
Rimborsi IVA - In riferimento alle condizioni per l’ottenimento del rimborso si dovrà compilare il rigo TD, sezione 3. 
Con l’art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288), in vigore dal 13 dicembre 2014, vengono ridisegnate le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l’ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie. 
In particolare: 
- i rimborsi IVA di importo inferiore ad euro 15.000,00 possono essere richiesti senza la presentazione della garanzia; basta esclusivamente la presentazione dell’istanza trimestrale. 
Se si è esonerati dalla presentazione della garanzia, nella casella 3, del rigo TD8, si dovrà indicare: 
• 1 se l’istanza è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell’organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall’articolo 38-bis, comma 3, lettere a), b) e c); 
• 2 se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori; 
• 3 se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell’articolo 8, del decreto-legge n. 351 del 2001.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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