Non operative, l’interpello gioca d’anticipo

L’istanza all’Agenzia entro il 31 marzo consente una seconda chance in caso di inammissibilità
Prima scadenza a fine marzo per gli interpelli delle società di comodo. L’invio 180 giorni prima del 30 settembre consente, nel caso in cui l’Agenzia la dichiari inammissibile, di riproporre l’istanza in tempo utile per la scadenza di Unico 2015.
Doppio test
Come ogni anno, le società che evidenziano perdite ripetute o che non realizzano ricavi sufficienti rispetto ai parametri di legge devono svolgere i test previsti dalla disciplina delle società di comodo. L’articolo 18 del Dlgs 175/2014 ha modificato il regime delle perdite sistematiche, portando da tre a cinque i periodi d’imposta di osservazione. Saranno, quindi, di comodo nell’esercizio 2014 solo le società che, nel quinquennio 2009-2013, hanno dichiarato una perdita fiscale (oppure quattro volte una perdita e una volta un reddito sotto soglia). Il più ampio arco temporale offre maggiori chance di utilizzo delle cause di disapplicazione automatica. Queste ultime fanno, infatti, uscire la società dal regime se risultano verificate in almeno uno dei cinque esercizi. Nulla è cambiato per il test dei ricavi (operatività) che si continua a eseguire come media triennale (2012-2014) e applicando ai valori dell’attivo immobilizzato percentuali ormai avulse dalla reale situazione economica e che richiederebbero una correzione al ribasso.
Per chi ha rivalutato immobili nel 2008, applicando l’imposta sostituiva, il nuovo valore si applica, nei calcoli di Unico 2015, per due dei tre anni del periodo di media (2013 e 2014), facendo lievitare i ricavi presunti, pur senza reali motivazioni economiche. Anche qui occorrerebbero modifiche per sostituire il valore fiscale del bene con quello di mercato, qualora sia inferiore.
Il calendario
In queste, come in altre situazioni, le società dovranno inoltrare alla competente Direzione regionale delle Entrate un interpello disapplicativo. L’esperienza degli ultimi anni ha visto crescere i casi di declaratoria di inammissibilità per assoluta carenza di motivazione e/o di documentazione circa l’esistenza dei descritti fattori oggettivi.
A fronte di questo rischio, oltre a premurarsi di indicare con assoluta analiticità i motivi dell’istanza, è consigliabile anticipare l’invio dell’interpello al mese di marzo (cioè almeno 180 giorni prima della scadenza di Unico), sebbene il termine ultimo cada solo il 2 luglio (90 giorni dal 30 settembre). In questo modo, infatti, laddove la domanda venga dichiarata inammissibile a ridosso del termine previsto per la risposta, la società avrà ancora tempo per inviare una nuova richiesta di disapplicazione, integrata nel testo e nei documenti allegati, per ottenere una pronuncia nel merito entro la scadenza della dichiarazione dei redditi.
Le immobiliari
Per le immobiliari, oltre al caso di affitti insufficienti a seguito dei maggiori valori rivalutati (si veda il fac-simile a lato), notevoli problemi si pongono per le società di costruzione che realizzano perdite, in assenza di ricavi, non potendo considerare gli interessi e le spese generali nel valore delle rimanenze. Dimostrare che non tutti i costi erano capitalizzabili in base ai principi contabili, e che anche il Mol è conseguentemente risultato negativo (impedendo di usufruire della causa di disapplicazione), non viene generalmente ritenuta una motivazione sufficiente (scattando l’inammissibilità dell’istanza), essendo richiesta dagli uffici anche l’evidenza delle cause (oggettive) che hanno impedito di realizzare vendite, e dunque ricavi, in grado di assorbire i costi non capitalizzati. Occorrerà allora fornire incarichi ad agenzie, relazioni sull’andamento del mercato, prezzi e tutto quanto attesti che il calo dei ricavi non dipende da scelte dell’impresa.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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