Opzione per la trasparenza in Unico

Quadro OP per l’indicazione dei soggetti partecipanti
Premessa – Dopo la semplificazione avvenuta con il D.L. 175/2014, secondo cui l’adesione alla trasparenza avviene direttamente in dichiarazione dei redditi, il modello Unico Sc 2015 si adegua riservando ai righi da OP12 a OP15 lo spazio dove vanno indicati i soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR. 
Decreto semplificazioni - L’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2014 (“Decreto semplificazioni fiscali”) semplifica la modalità di adesione al regime di trasparenza fiscale, sia quella tra società di capitali (art. 115, TUIR) che quella delle società a ristretta base societaria (art. 116, TUIR). 
Trasparenza - Il regime per la trasparenza fiscale, si ricorda, è un regime di tassazione opzionale grazie al quale il reddito della società partecipata è imputato ai soci, indipendentemente dall’effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, senza che lo stesso sia conseguentemente tassato a IRES in capo alla società partecipata. L’opzione ha una durata minima di tre esercizi e non può essere revocata; allo scadere del triennio, se i requisiti richiesti continuano a sussistere, essa può essere rinnovata e deve essere esercitata obbligatoriamente da tutti i soggetti coinvolti. 
Esercizio dell’opzione - L’opzione per la trasparenza va esercitata da parte dei soci, mediante comunicazione da inviare alla partecipata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Diversamente, da parte della società partecipata, l’opzione andava esercitata mediante l’apposito modello di comunicazione, approvato con Provvedimento 4 agosto 2004 (G.U. 20/08/2004, n. 195) da inviare all’Amministrazione finanziaria entro il termine del primo periodo d’imposta interessato dall’opzione. L’opzione si considerava perfezionata quando detta comunicazione era trasmessa dalla società partecipata all’Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti. 
Modifica - Con la modifica apportata dall’art. 16, D.Lgs. n. 175/2014 all’art. 115, comma 4, TUIR, è stata semplificata la modalità di adesione alla trasparenza fiscale da parte della società partecipata, prevedendo che l’opzione sia comunicata in sede di presentazione della dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione. 
Nuovi termini - Ad esempio, se una SRL con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare vuole optare per la trasparenza fiscale a decorrere dal periodo d’imposta X, significa che in base alle disposizioni previgenti, l’opzione doveva essere comunicata dalla società partecipata con l’apposito Modello telematico di cui al Provvedimento 4 agosto 2004 entro il 31/12/X mentre secondo le nuove disposizioni, l’opzione va esercitata nel Mod. UNICO SC relativo ai redditi dell’anno X-1, quindi entro il 30/09/X. 
Periodo 2015 – Ipotizzando che una srl con esercizio 1/1 - 31/12 voglia optare dal 2015 per la tassazione per trasparenza. Con le nuove disposizioni la comunicazione dell’opzione avviene nel Mod. UNICO SC 2015 (redditi 2014), ovvero entro 30/09/2015. Mentre in base alle previgenti disposizioni il termine sarebbe stato il 31/12/2015. 
Quadro OP – A tal fine in Unico 2015 SC nel quadro OP sono presenti gli appositi righi. In particolare nel rigo OP11 va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata (opzione, rinnovo o conferma), mentre nei righi da OP12 a OP15 vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR, cioè va riportato, in colonna 1, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in colonna 2, il codice fiscale della società.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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