Pulizia in edifici con reverse charge

Comprese le prestazioni in uffici e opifici - Irrilevante il codice Ateco dell’operatore
I servizi di pulizia rientrano nella regola del reverse charge se effettuati negli edifici.
Il nuovo comma 6 dell’articolo 17 del Dpr 633/1972, come modificato dalla Legge di stabilità (articolo 1, comma 629 della legge 190/2014), estende il reverse charge ad alcuni settori finora esclusi. Come accadde nel 2007, anche le estensioni in vigore dal 1° gennaio 2015, presentano incertezze in ordine all’ambito di applicazione come evidenziato altresì dalla circolare dell’Ance del gennaio 2015. 
Il reverse charge è una particolare modalità di applicazione dell’Iva, per effetto della quale, il destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del cedente o prestatore. Pertanto, colui che effettua l’operazione emette la fattura senza addebitare l’imposta all’acquirente e indicando, invece del tributo, la dicitura «inversione contabile» e, volendo, gli estremi della norma; l’acquirente integra la fattura ricevuta, indicando l’aliquota e l’ammontare dell’imposta dovuta e registrandola sia nel registro Iva acquisti, sia nel registro Iva vendite, così da rendere neutrale l’effetto dell’imposta. Se però il committente rientra in un regime fiscale Iva con limiti alla detrazione, l’imposta viene versata immediatamente.
La nuova lettera a – ter), aggiunta nell’articolo 17, comma 6, del Dpr 633/1972, tratta, tra le altre, le «prestazioni di servizi di pulizia, (...) relative a edifici».
Fino al 31 dicembre 2014, la circolare delle Entrate n.37/2006 escludeva queste prestazioni dall’inversione contabile poiché non rientravano nella sezione F della Tabella Ateco 2007 (costruzioni), ai cui codici attività erano riconducibili i settori obbligati all’applicazione del reverse charge, ai sensi della lettera a), dell’articolo 17. Di conseguenza, su tali prestazioni l’Iva era applicata con le modalità ordinarie. L’attuale previsione di assoggettarli a inversione necessita l’individuazione del relativo ambito.
Sul piano soggettivo, data l’assenza di vincoli nella lettera a-ter) dell’articolo 17, il sistema dell’inversione contabile si applica a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nell’ambito di un contratto di appalto e che l’attività svolta appartenga alla categoria F della tabella Ateco. Resta, invece, da verificare che la prestazione sia resa a committenti soggetti passivi Iva, ancorché essi effettuino solo operazioni esenti oppure applichino dei regimi speciali di detrazione dell’imposta.
I servizi di pulizia, inoltre, devono essere prestati con riferimento a “edifici”. La definizione di edificio si riscontra anche in una vecchia circolare ministeriale n. 1820 del 23 luglio 1960 che lo definisce come «qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome». Si dovrebbero quindi escludere dal meccanismo del reverse charge tutte le prestazioni di pulizia riferite ai beni mobili, nonché quelle riferite a beni immobili che non hanno la natura di edificio (strade, piazzali, terreni, imbarcazioni). Tuttavia le pulizie quotidiane negli uffici e opifici rientrano nel reverse charge non potendo scomporre le pulizie dei pavimenti dai mobili, mentre dovrebbe essere esclusa dalla inversione contabile la pulizia specifica degli impianti industriali. Dovrebbero essere compresi nel reverse charge i servizi di disinfestazione e deratizzazione in quanto ne sono beneficiari gli edifici anche se sono denominate in modo distinto nella Tabella Ateco rispetto alla pulizia, ma rientrano comunque nel gruppo 81.2 menzionato dalla Relazione Tecnica.
Si fa notare che il legislatore nazionale ha ridimensionato l’ambito di applicazione del reverse charge ritenendo che siano soggette a inversione contabile le prestazioni relative agli edifici e non agli “immobili”, come, invece, previsto dal legislatore comunitario. 
La relazione tecnica alla legge di Stabilità dispone che, con riferimento ai servizi di pulizia, si deve far riferimento anche al gruppo 81.2 della tabella Ateco. Pare ovvio che, in ogni caso si devono escludere quelle attività che non sono riferite a edifici. A nostro parere, i codici Ateco devono essere utilizzati per individuare le operazioni e non i soggetti che le realizzano, dunque, si ritiene che il reverse charge si applichi anche agli operatori economici che svolgono tali prestazioni pur lavorando abitualmente con altri codici attività. Al contrario all’interno dei predetti codici debbano essere esclusi i servizi di pulizia non relativi agli edifici.
Fonte: Il sole 24 ore autore Alessandra Caputo - Gian Paolo Tosoni

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