Rate, nuova chance per i morosi

La possibilità riguarda i «contribuenti» - In dubbio la riapertura per contributi e premi
Nuova chance per i contribuenti che sono decaduti da una rateazione di Equitalia. La legge 11 di conversione del decreto “milleproroghe” ha infatti previsto la rimessione in termini per quanti fossero venuti meno al piano di rientro al 31 dicembre 2014.
La disposizione interviene sulla norma già contenuta nell’articolo 11 bis, decreto legge 66/2014, modificandone le date di riferimento e introducendo la salvaguardia delle segnalazioni eseguite dagli enti pubblici, ai sensi dell’articolo 48 bis, Dpr 602/1973.
Mentre la precedente riapertura di termini era collegata alla entrata in vigore del decreto “del fare”, in quanto si riferiva alle decadenze maturate al 22 giugno 2013, la novità di quest’anno riguarda la generalità dei piani di rateazione, decaduti al 31 dicembre 2014. Stante l’ampiezza della formulazione legislativa, sembra che essa debba trovare applicazione nei riguardi di qualsiasi dilazione scaduta, a prescindere dalla tipologia. 
A tale proposito, si ricorda che sino al 22 giugno 2013 si decadeva con il mancato pagamento di due rate consecutive. A partire da tale data, la condizione per la perdita del termine è diventata il mancato pagamento di otto rate complessive, anche non consecutive. 
La rimessione in termini del Dl 66/2014 prevedeva che la rateazione scadesse con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. 
Si ritiene che la disposizione della legge 11/2015 consenta di “sanare” tutte le ipotesi, comprese le dilazioni straordinarie richieste in forza del Dl 66/2014. La norma in esame sembra porre una limitazione di carattere soggettivo. La stessa si riferisce infatti esclusivamente “ai contribuenti”. Ne dovrebbe conseguire che la rimessione in termini riguardi le dilazioni di tributi e non anche, ad esempio, dei contributi previdenziali e assistenziali.
Se il piano di rateazione riguarda sia entrate tributarie che non, l’ammissione al nuovo programma di rientro dovrebbe essere possibile. Il problema si pone nei casi in cui il debitore abbia richiesto la dilazione esclusivamente per entrate non tributarie. In tale ipotesi, non è chiaro se la disposizione operi comunque, anche se in forza di una interpretazione sistematica la risposta dovrebbe essere positiva.
La domanda di ammissione deve essere presentata entro la fine di luglio.
A tale proposito, si ricorda che dal sito di Equitalia è possibile scaricare il fac simile del modulo da utilizzare. Le regole applicative sono quelle dell’anno scorso. Ne consegue che la nuova dilazione avrà la medesima durata di quella precedente scaduta. Per questo motivo, come già precisato da Equitalia, non occorre allegare alcuna documentazione alla domanda. Si decade dalla rateazione straordinaria con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive. La durata massima non può comunque eccedere le 72 rate mensili. Ne consegue che se il debitore aveva in corso, in origine, una maxi rateazione di dieci anni, scaduta alla fine dell’anno scorso, la riammissione al beneficio non potrà comunque superare i sei anni.
La nuova dilazione inoltre non può essere prorogata, al contrario di quanto accade nelle dilazioni ordinarie. A differenza della precedente rimessione in termini, questa volta è precisato che se ad Equitalia è già giunta una segnalazione da un ente pubblico, in base all’articolo 48 bis, Dpr 602/1973, la rateazione potrà avere ad oggetto solo le somme eccedenti l’importo della segnalazione. In proposito, si ricorda che quando un ente pubblico deve pagare crediti di importo superiore a 10mila euro lo stesso deve segnalare il credito in pagamento a Equitalia. Se quest’ultima riscontra una morosità del beneficiario almeno pari a 10mila euro viene notificato un pignoramento presso terzi, fino a concorrenza della somma a ruolo scaduta. 
In pratica, questo comporta che il contribuente decaduto avrà convenienza ad anticipare quanto prima la presentazione della domanda di accesso al nuovo piano straordinario di rateazione, per evitare che nel frattempo vengano effettuate le segnalazioni. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Luigi Lovecchio

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