Ravvedimento in «trasparenza»

Il contribuente deve comunicare al Fisco le correzioni che ha posto in essere
In caso di constatazione di una violazione tributaria il contribuente che utilizza le nuove regole del ravvedimento operoso ha l’onere di comunicare al fisco quali correzioni ha operato. Questo onere fissato in modo esplicito dalla circolare 6/E/2015 dell’agenzia delle Entrate potrebbe, però, trasformarsi in un’opportunità se il contribuente formalizza la regolarizzazione e comunica al fisco il contenuto della regolarizzazione stessa utilizzando le osservazioni che si possono presentare nei 60 giorni che separano la comunicazione del processo verbale di constatazione all’emissione del relativo avviso di accertamento.
Il nuovo meccanismo di ravvedimento operoso, introdotto dalla legge di stabilità 2015, estende fino a dopo la notifica del pvc la possibilità da parte dei contribuenti di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso usufruendo della riduzione delle sanzioni da un decimo a un quinto del minimo.
Ma al di là della nuova riparametrazione delle riduzioni applicabili, il vero aspetto innovativo introdotto riguarda l’eliminazione, tra le cause ostative al ravvedimento, dell’avvio dell’attività accertativa. Il nuovo comma 1-ter dell’articolo 13 del decreto legislativo 322/1998, in vigore dal 1° gennaio 2015, dispone che per i tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate non opera più la preclusione al ravvedimento data dalla constatazione della violazione (consegna del pvc) o dall’inizio di accessi, ispezioni, verifiche. 
Tale apertura costituisce un elemento idoneo non solo a modificare le tempistiche difensive dei contribuenti e quelle di controllo dell’ufficio, ma, più in generale, a rivoluzionare il significato stesso dell’azione accertativa che, al di là delle situazioni più gravi di evasione, dovrebbe perdere un po’ della sua “valenza repressiva” in favore di un maggiore spirito collaborativo fisco-contribuente.
Questo rinnovato spirito, del resto, ha mosso il legislatore stesso a introdurre le novità recepite nella legge di stabilità.
Nella relazione illustrativa si legge che le norme introdotte si pongono l’obiettivo di incidere sulle modalità di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti superando il tradizionale modello che li vede contrapposti rispettivamente in qualità di controllore e controllato. 
Le modifiche inserite, infatti, puntano su un modello di cooperazione che ha come duplice obiettivo sia di perseguire il «massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari» sia il superamento della tradizionale dicotomia tra il momento della presentazione della dichiarazione e quello del controllo successivo da parte dell’amministrazione.
Con l’estensione del ravvedimento anche a controlli iniziati, di fatto, questi due momenti (presentazione e verifica) inevitabilmente si dovranno incrociare tra di loro. Ma affinché ciò possa avvenire efficacemente occorrerà, d’ora in poi, il fattivo intervento delle due parti chiamate in causa.
Il contribuente, infatti, una volta ricevuto il pvc ha la possibilità di esaminare i rilievi operati e decidere quali tra questi siano da condividere e da ravvedere con la presentazione di un’integrativa a sfavore. Ciò significa che i contribuenti potranno non solo scegliere quali tra le riprese fare proprie, ma anche calibrare il quantum da integrare, eventualmente anche ravvedendo parzialmente le contestazioni mosse dall’ufficio.
Tuttavia, affinché il ravvedimento sia valido occorre che, oltre alle imposte e agli interessi, siano correttamente individuate e calcolate le sanzioni applicabili. Non di rado, infatti, l’Agenzia per una medesima violazione tende ad applicare più sanzioni. Ad esempio, di fronte al disconoscimento della deducibilità di costi o all’imputazione di ricavi non dichiarati, di norma, applica sia la sanzione per infedele dichiarazione che quella per tenuta della contabilità non conforme alle prescrizioni. Di conseguenza, il contribuente ha il problema di determinare quali sanzioni l’Agenzia intende applicare, cosa non sempre semplice soprattutto per il fatto che nel pvc queste possono non essere indicate.
In capo all’ufficio, al contempo, si avrà il problema eventuale della successiva emissione dell’avviso di accertamento nel caso in cui il ravvedimento non comprenda tutti i rilievi verbalizzati e non si arrivi a un accordo successivo per le riprese non integrate (si veda l’articolo in basso).
Del resto, nei casi di ravvedimenti parziali, sarà molto difficile da parte delle Entrate comprendere dalla semplice lettura dell’integrativa quali importi il contribuente ha voluto auto correggere con possibili ricadute sulla validità dell’avviso notificato.
Fonte: Il sole 24 ore autore Riccardo Giorgetti - Benedetto Santacroce
L’ESEMPIO PRATICO
LA CONSEGNA DEL PVC
La società Alfa, a seguito di una verifica a carattere generale per il periodo d’imposta 2012, riceve un processo verbale di constatazione nel quale sono riepilogati i seguenti rilievi per indeducibilità dei seguenti costi ai fini Ires:
di sponsorizzazione per 10.000 euro per diseconomicità;
per carburanti per incompletezza della scheda carburanti per 5.000 euro;
ammortamento di un cespite per 2.000 euro;
di rappresentanza per 3.000 euro
LE AZIONI
COME OPERARE
L’ANALISI DEL PVC
La società procede a esaminare i rilievi formulati dai verificatori ritenendo corretto soltanto le riprese collegate all’ammortamento del cespite (2.000) e quella relativa alla rappresentanza (3.000). Ritiene quindi opportuno per tali oneri procedere a presentare una integrativa e effettuare ravvedimento operoso con sanzioni pari a 1/5 del minimo
Il pvc deve evidenziare chiaramente le sanzioni applicabili per ognuno dei rilievi presenti nel documento. In alternativa, dovrebbe essere data la possibilità al contribuente di presentare una domanda all’agenzia delle Entrate competente
PRESENTAZIONE DELL'INTEGRATIVA E PAGAMENTO DEL RAVVEDIMENTO
Sulla base dei dati presenti nel pvc, dell’analisi effettuata e delle specifiche fornite dall’ufficio sulle violazioni applicabili, la società presenta integrativa e paga il ravvedimento.
Tramite memoria difensiva (entro 60 giorni dalla notifica del pvc), il contribuente comunica l’avvenuta trasmissione dell’integrativa specificando i rilievi ravveduti e presenta osservazioni in merito alle altre riprese non accettate
L’ESAME DELL’AGENZIA
L’ufficio prende atto dell’integrativa e controlla la correttezza del ravvedimento. Esamina le precisazioni sugli altri rilievi
L’amministrazione fiscale può decidere di accogliere totalmente le richieste del contribuente, ovvero parzialmente o rifiutarle in toto. In questi due ultimi casi emette l’avviso di accertamento
LA FASE POST AVVISO ACCERTAMENTO
Il contribuente può decidere di continuare il dialogo con l’Agenzia presentando istanza di accertamento con adesione ovvero ricorrere contro l’atto
L’ufficio invita il contribuente al contraddittorio o si ha l’inizio del contenzioso tributario vero e proprio.

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