Reverse charge, arriva la circolare

Per individuare i servizi coinvolti la guida verrà dai codici attività
Ai fini dell’individuazione dei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici da assoggettare a reverse charge sarà presumibilmente utilizzato un criterio fondato sul riferimento ai codici attività. A breve sarà comunque emanata un’apposita circolare esplicativa da parte delle Entrate. 
In questo senso si è espresso il sottosegretario onorevole Zanetti in occasione di una domanda posta in sede di question time, alla VI commissione Finanze. Altra risposta è giunta con riferimento alla fatturazione elettronica ed all’applicazione dello split payment. A quasi tre mesi dall’introduzione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici (articolo 17, comma 6, lettera a-ter, Dpr n. 633/72) viene reso noto che è imminente l’emanazione di una circolare esplicativa. 
Nel question time di ieri viene comunque anticipato quello che dovrebbe essere l’orientamento di fondo nell’applicazione della nuova disposizione normativa: i servizi in oggetto saranno presumibilmente individuati utilizzando un criterio basato sul riferimento ai codici attività della Tabella Ateco 2007. Dalla formulazione della risposta potrebbe quindi essere possibile una interpretazione che si distacca dal dato letterale della norma e privilegia l’identificazione del prestatore. Questo in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative. Nella risposta viene inoltre evidenziato che una simile lettura risulta conforme ai criteri adottati per la determinazione degli effetti finanziari della norma. Nella relazione tecnica alla legge di Stabilità si legge, infatti, che la disposizione opera in determinati settori considerati ad alto rischio e che la stima del maggior gettito derivante dall’entrata in vigore della disposizione fa, prudenzialmente, esclusivo riferimento all’introduzione del reverse charge per le prestazioni di servizi di pulizia (codice Ateco 81.2), nonché per le prestazioni di servizi di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici (codice Ateco 43, edilizia specializzata).
Non resta tuttavia che attendere la circolare esplicativa per conoscere l’orientamento definitivo delle Entrate e sciogliere i dubbi ancora latenti. Ragionevolmente, dovranno comunque essere “condonati” eventuali comportamenti non conformi all’interpretazione delle Entrate, nel senso di prevedere la non applicazione di sanzioni fino alla pubblicazione della circolare, vista l’effettiva difficoltà nell’interpretazione della norma.
Il sottosegratario Zanetti risponde poi in merito all’ambito di applicazione della fatturazione elettronica e dello split payment. Il caso è quello delle operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dei beni di uso civico della Provincia di Bolzano. Considerata la natura di dette amministrazioni, e sentiti gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, è stato ritenuto che queste possano rientrare nell’ambito soggettivo di applicazione della fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni. Per contro, considerata la loro natura di enti pubblici non economici, in linea con quanto sostenuto nella Cm n. 1/15, le amministrazioni dei beni di uso civico della Provincia di Bolzano non rientrano in alcuna delle categorie previste dall’articolo 17-ter del Dpr: n. 633/72, quali destinatarie del meccanismo dello split payment.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli

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