Reverse charge: niente sanzioni fino al 27.03.2015

Con la Circolare 14/E del 27.3.2015, l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 in merito all’estensione del reverse charge. I chiarimenti erano attesi con ansia da professionisti e imprese che sin dalla introduzione della nuova disposizione hanno dovuto fare i conti con numerose incertezze applicative. 
Si tratta in particolare di stabilire con certezza il perimetro applicativo della norma e individuare le fattispecie per le quali il prestatore debba emettere fattura con l’indicazione inversione contabile. 
Le prestazioni da assoggettare a reverse charge - Nella Circolare 14/E del 27.03.2015, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito quali sono le prestazioni da assoggettare a reverse charge. In una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene – afferma l’Agenzia - in conformità, peraltro, ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007.
Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici. 
Il concetto di edificio - Una delle questioni che necessitava di un immediato chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate riguardava il concetto di “edificio” a cui far riferimento. 
La norma introdotta nel D.P.R. 633/1972 è conforme all’art. 199 par. 1, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE. 
Tuttavia, mentre la normativa comunitaria fa riferimento ai “beni immobili”, il Legislatore nazionale parla di “edifici”. L’Amministrazione Finanziaria nel documento di prassi in esame ha chiarito che il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, abbia sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati e non alla più ampia categoria dei beni immobili. 
Cessione di beni con posa in opera - Con la C.M. 14/E/2015 viene ribadito che devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. anche risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007). 
Sanzioni - Così come avvenuto per lo split payment e come auspicato dagli operatori, s’introduce una clausola di salvaguardia per eventuali errori commessi prima dell’emanazione della Circolare. 
Eravamo convinti nel sostenere che, data l’incertezza normativa e compatibilmente con l’art. 10 dello Statuto del contribuente, non erano applicabili sanzioni fino all’emanazione di una circolare chiarificatrice. 
Ci confortava in tal senso la recente circolare sullo split payment, nella quale l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che data l’incertezza applicativa, in conformità ai principi dello Statuto del contribuente, possono essere fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti fino all’8 febbraio 2015 (giorno precedente alla pubblicazione della C.M. 1/E/2015) ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni. 
Stessa soluzione viene adottata per il reverse charge
Si chiarisce infatti che in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi.
Autore: Gioacchino De Pasquale

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