Reverse charge: valutazioni sulle cessioni di beni con posa in opera

Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici, rese a soggetti passivi IVA, è prevista l’applicazione del reverse charge a partire dal 1° gennaio 2015, per effetto delle nuove norme introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.
In riferimento a tali prestazioni, il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi in ogni caso, quando il committente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale.
Cessione di beni con posa in opera - È opportuno premette che l’estensione del reverse charge nel settore edile riguarda esclusivamente le prestazioni di servizi. Sono considerate prestazioni di servizi i contratti di appalto o d’opera e solo per tale prestazioni troverà applicazione il reverse charge. Nel caso della cessione con posa in opera si ha la cessione di un bene accompagnata dalla relativa installazione. In tal caso, è necessario valutare se tale operazione sia qualificabile come cessione di beni, quindi senza applicazione del reverse charge o invece sia da considerarsi prestazione di servizi con conseguente applicazione del reverse charge.
Le tipologie contrattuali - Le diverse tipologia contrattuali, ovvero appalto e vendita, sono disciplinate rispettivamente dall’articolo 1655 e ss. e 1470 e ss. del codice civile.
Art. 1655 del codice civile: L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1470 del codice civile: La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo.
Dalle citate disposizioni legislative si evince che mentre nella vendita vi è l’ordinario svolgimento del ciclo produttivo dell’impresa e la successiva immissione nel mercato del bene realizzato, nell’appalto la realizzazione del bene avviene su richiesta del committente (prodotto su ordinazione). In sostanza, nell’appalto il prodotto su ordinazione costituisce un quid novi rispetto alla produzione ordinaria dell’imprenditore, mentre nella vendita si ha il trasferimento di un bene “ordinariamente” prodotto dall’impresa.
La prassi sul tema - L’Amministrazione Finanziaria, in riferimento alla lettera a), comma 6, dell’art. 17, D.P.R. 633/1972, ha chiarito che le prestazioni di fornitura di beni con posa in opera sono escluse dall’applicazione del “reverse charge”, qualora la posa in opera assuma una funzione accessoria rispetto alla fornitura del bene (cfr. C.M. n.37/E/2006). In tali casi, infatti, l’operazione si configura come cessione di beni e non come prestazione di servizi.
Nella recente R.M. 25/E/2015, riguardante l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata alla cessione e installazione di infissi, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nei “contratti di ‘cessione con posa in opera’, l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi)”.Si tratta in sostanza della produzione di un bene con caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazioni alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria.
L’Amministrazione Finanziaria già con la risoluzione n. 3600009 del 5 luglio 1976, ha avuto modo di precisare che - in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un quid novi rispetto all’ordinaria serie produttiva - è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi etc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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