Rimborsi IVA: disponibile il nuovo Modello TR

Premessa - E’ presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate il nuovo modello TR che recepisce le modifiche alla disciplina dei rimborsi Iva apportate dall’articolo 13 del “Decreto Semplificazioni” (D.Lgs 175/2014) e l’introduzione del meccanismo dello Split Payment da parte della Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b, legge 190/2014). L’approvazione del modello Iva TR, sostitutivo di quello rilasciato il 26 marzo 2014, e utilizzabile già per le richieste di rimborso/compensazione del primo trimestre 2015, da presentare entro il 30 aprile. 
Compensazioni orizzontali - Nel nuovo modello TR, approvato con Provvedimento del 20 Marzo 2015, nessuna sorpresa per le compensazioni orizzontali conseguenti alla presentazione dell’istanza trimestrale. 
Non sarà infatti necessaria l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni orizzontali di importo superiore ad euro 15.000,00. 
Rimborsi IVA - Con l’art. 13 del Decreto Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014, pubblicato nella G.U. 28.11.2014 n. 288), in vigore dal 13 dicembre 2014, vengono ridisegnate le regole per i rimborsi dell’eccedenza IVA, elevando la soglia che consente l’ottenimento del rimborso senza presentazione di garanzie fideiussorie. 
In particolare: 
- i rimborsi IVA di importo inferiore ad euro 15.000,00 possono essere richiesti senza la presentazione della garanzia; basta esclusivamente la presentazione della dichiarazione o istanza trimestrale; 
- i rimborsi IVA di importo superiore ad euro 15.000,00: 
• non necessitano della presentazione della garanzia per i contribuenti non a rischio, solo se sull’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• necessitano della presentazione della garanzia per: 
- contribuenti non virtuosi o c.d. contribuenti a rischio; 
- contribuenti virtuosi che non appongono sull’istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 
- soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. 
Il campo 3 del rigo TD8 della sezione va compilato dai soggetti che sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi oltre 15mila euro, alla duplice condizione di aver rilasciato l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di aver fatto apporre negli appositi spazi il visto di conformità dal professionista o la sottoscrizione dell’organo di controllo; 
Operazioni che danno diritto al rimborso - Nel primo quadro troviamo il nuovo rigo “TA 13” dedicato alle operazioni split payment, ovvero alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per le quali l’Iva evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione che acquista o beneficia del servizio. 
Nel rigo TA12 per l’imponibile e nel rigo TC2 per l’imposta andranno inserite sia le nuove ipotesi di reverse charge per il settore edile di cui all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del decreto Iva (servizi di pulizia, di demolizione, di installazione d’impianti e di completamento relative a edifici), sia quelle per il settore energetico di cui alle lettere da d-bis) a d-quater) della medesima norma, considerate rilevanti ai fini della verifica del presupposto dell’aliquota media di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a) del Dpr 633/72.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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