Rischio contenzioso sulle società estinte

Le nuove norme sulla responsabilità quinquennale delle società estinte apriranno un fronte di contenzioso con il fisco, soprattutto dopo che le Entrate ne hanno affermato l’applicazione retroattiva: il problema si porrà per i liquidatori che hanno ignorato come «inesistenti» gli atti di accertamento notificati alle società, ma anche per le liti attualmente in corso. E molti contesteranno la costituzionalità delle nuove norme.
Sono numerose le cause pendenti nei confronti di società estinte, che verosimilmente si presumevano già definite, su cui pesano le novità introdotte dal decreto sulle semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2015). Le parti si trovano dunque a dover prendere in esame le novità introdotte da una norma che - secondo l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate, confermata con l’ultima circolare 6/2015 - ha effetti retroattivi. Le commissioni tributarie potrebbero presto doversi esprimere sui primi ricorsi affrontando l’eventuale incostituzionalità della norma sulle società estinte contenuta nel Dlgs 175/2014 in base alla quale: 
ai soli fini fiscali e contributivi, le società devono rispondere dei propri debiti fino a cinque anni dalla loro cancellazione dal registro imprese; 
viene trasferito su soci e liquidatori l’onere di provare che non siano stati preferiti altri creditori con le disponibilità esistenti o che non sia stato prelevato indebitamente il saldo attivo di liquidazione pur in presenza di debiti fiscali. 
Sono diversi i profili di illegittimità che potrebbero essere sottolineati dal ricorrente e/o rilevati dal giudice, per eccesso di delega da parte del legislatore delegato. Quest’ultimo, infatti, pare essere intervenuto in materie e procedure non previste dalla norma delegante. 
Il decreto è stato emanato in virtù degli articoli 1 e 7 della legge delega 23/2014, per la semplificazione del sistema tributario a favore del contribuente. L’articolo 1 prevedeva il rispetto dei principi costituzionali, del diritto comunitario e dello Statuto del contribuente. L’articolo 7 introduceva la necessità di revisione sistematica dei regimi fiscali, per eliminare complessità superflue e revisionare gli adempimenti che davano luogo a duplicazioni oppure che risultavano di scarsa utilità ai fini dell’attività di controllo e accertamento. 
Con riferimento alle società estinte, l’articolo 28 del Dlgs 175/2014 ha poi introdotto: 
una deroga pro-ufficio alle disposizioni del Codice civile; 
un nuovo regime probatorio sfavorevole al contribuente (liquidatore, amministratore e socio); 
implicite deroghe alla normativa sul contenzioso tributario e del lavoro. 
Pertanto, in sede di ricorso, ci si potrebbe chiedere in base a quali criteri deleganti il decreto sia potuto intervenire sulla materia.
Per quanto previsto dalla legge delega, infatti, il provvedimento di semplificazione dovrebbe intervenire solamente nei confronti delle seguenti tipologie di adempimenti (ripresi nel preambolo del decreto): 
  • superflui; 
  • che danno luogo a duplicazioni; 
  • di scarsa utilità per l’amministrazione ai fini della attività di controllo o di accertamento;
  • non conformi al principio di proporzionalità.
La difesa e i giudici nel corso del contenzioso potrebbero rilevare che il provvedimento, in realtà, ha contemporaneamente introdotto due deroghe ai seguenti principi: 
al Codice civile (articolo 2495) che disciplina l’efficacia estintiva della cancellazione delle società; 
al regime della responsabilità tributaria di amministratori, liquidatori e soci (articolo 36 del Dpr 602/73) in base al quale l’ufficio doveva dimostrare l’adozione di comportamenti atti a privilegiare alcuni creditori. 
Anche a voler ritenere queste modifiche coerenti con l’abrogazione di adempienti di scarsa utilità per l’attività di controllo o accertamento, resterebbe comunque ingiustificata la deroga implicita alle ordinarie regole del contenzioso tributario e del lavoro che nulla hanno a che fare con il «controllo» e l’«accertamento». Inoltre, secondo le Entrate, si tratta di una norma procedurale, che si applica anche per «attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto». Con effetti, dunque, retroattivi sulle cause pendenti. Anche questa interpretazione potrebbe essere contestata, perchè contrasta con l’altro principio delegante che si propone di ispirare le nuove norme ai principi dello Statuto del contribuente. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Laura Ambrosi Antonio Iorio

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