Società estinte, controlli sotto tiro

Dopo la Ctp di Reggio cresce l’opposizione alla retroattività prevista dalla legge 
Fuoco di sbarramento contro la retroattività della disposizione che fissa la sopravvivenza fiscale delle società estinte. L’articolo 28 del Dlgs 175/2014 raccoglie infatti le critiche sia dei magistrati sia degli avvocati (ma anche la Fondazione dottori commercialisti sta per scendere in campo) e non sarà facile per l’agenzia delle Entrate difendere la sua posizione che indica agli uffici la strada di applicare anche agli accertamenti in corso la norma che prevede l’ultrattività delle società estinte. Infatti, come si legge circolare 31/E del 30 dicembre 2014, l’agenzia delle Entrate prende atto della norma in deroga al regime delle società cancellate, ex articolo 2495 del Codice civile, chiarendo che, «trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento». Quindi la norma si applicherebbe anche agli atti oggetto di contenzioso e impugnati prima del 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del Dlgs 175/2014.
«Sarebbe una pazzia – spiega Mario Cicala, il presidente della Commissione tributaria regionale della Toscana ma soprattutto della sezione Tributaria della corte di Cassazione – pensare alla retroattività di una norma che avrebbe la peculiarità di far resuscitare società ormai scomparse. E - ha aggiunto ieri il magistrato in occasione dell’inaugurazione a Firenze dell’anno giudiziario 2015 in Toscana - il fatto che la commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia con la sentenza 5/2/2015 redatta da Massimo Crotti abbia affermato che la norma trova applicazione solo per il futuro tranquillizza noi giudici di appello e di cassazione che conseguentemente dovremo applicarla solo fra qualche anno. E solo allora ci interrogheremo sulla strana posizione in cui verrà a trovarsi la società defunta sotto tutti i profili salvo quello tributario. Con l’inquietante prospettiva che un simile trattamento venga esteso anche alle persone fisiche». 
E se la posizione del vertice della Cassazione fiscale è sin troppo chiara, pochi dubbi lasciano anche gli avvocati. In una nota diffusa ieri dal Consiglio nazionale forense (commissione interna per le problematiche in materia tributaria) si ribadisce che «la proclamazione della natura procedimentale, di immediata applicazione dell’articolo 28 del decreto semplificazioni, appare non giuridicamente protetta» ed è in grado di «generare un enorme contenzioso che probabilmente non era nelle intenzioni del legislatore».
Inoltre, la retroattività va anche valutata sotto il profilo della compatibilità con i principi generali contenuti negli articoli 3 e 10 dello Statuto del contribuente che stabiliscono, rispettivamente, la non retroattività delle disposizioni tributarie e tutelano l’affidamento e la buona fede; così come è da respingere la tesi della natura non tributaria della disposizione racchiusa nell’articolo 28 in quanto la modifica legislativa attiene proprio all’attività impositiva.
Per non dire dell’eccesso di delega rispetto alla legge 23/2014 in quanto «il regime dell’ultrattività delle società estinte non è ontologicamente riconducibile ai principi della revisione sistematica e del riordino dei regimi fiscali (lettera a), né a quelli della revisione degli adempimenti (lettera b) né tanto meno a quelli della revisione delle funzioni dei sostituti d’imposta (lettera c) contenuti nell’articolo 7 della legge delega».
Anche i doottori commercialisti sono molto critici sulla possibilità di retroattività della norma. «Come Fondazione nazionale dottori commercialisti- spiega Pasquale Saggese, responsabile dell’area tributaria della Fondazione stessa - riteniamo l’applicazione retroattiva della norma molto discutibile. E del tema ci occuperemo in un prossimo contributo scientifico partendo dalla premessa che già con la legge di Stabilità 2015, che ha modificato l’articolo 36 del Dpr 602/1973, sarà possibile attivare la responsabilità dei soci anche per imposte diverse dall’Ires».
Fonte: il sole 24 ore autore Giorgio Costa
LA REGOLA E L’INTERPRETAZIONE
1 LA NORMA
L’articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2014 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 277 del 28 novembre 2014), entrato in vigore il 13 dicembre 2014, stabilisce che «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese»
2 LA CIRCOLARE
Con circolare 31/E del 30 dicembre 2014, l’agenzia delle Entrate prende atto della norma in deroga al regime delle società cancellate, ex articolo 2495 del Codice civile, e spiega che «trattandosi di norma procedurale, si ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento», vale a dire dal 13 dicembre 2014
3 RETROATTIVITÀ CONTESA
Sulla retroattività, sostenuta dalle Entrate, si è pronunciata la Ctr di Reggio Emilia secondo la quale (sentenza 5/02/2015) l’atto di accertamento emesso nei confronti di una società estinta va considerato nullo. E questo anche per le società cancellate nei cinque anni precedenti all’entrata in vigore del Dlgs 175/2014. La Ctp, infatti, stabilisce che una società cancellata dal registro delle imprese non risulta giuridicamente esistente, così che si determina anche il venire meno del potere di rappresentanza dell’ente estinto in capo al liquidatore stesso. In altri termini, se la società giuridicamente non esiste più, non esistono neppure i suoi “organi”
4 EX LIQUIDATORE
Secondo la Ctp di Reggio Emilia l’ex liquidatore non ha alcun titolo per stare in giudizio né di conferire incarico al difensore. Di conseguenza, l’atto di accertamento (o la cartella di pagamento) emesso nei confronti della società estinta va ritenuto nullo, mentre il ricorso risulta inammissibile in quanto presentato da delegato di soggetto giuridicamente inesistente

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