Split payment: semplificati i rimborsi

È stato pubblicato sul sito del MEF, in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il D.M. 20.02.2015 che modifica il precedente D.M. 23.01.2015, attuativo della norma sullo split payment. 
Il decreto si compone di due articoli e sopprime il riferimento operato dall’originario decreto alla possibilità di ottenere i rimborsi in via prioritaria, per i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 2 del D.M. 22.03.2007. 
Split payment e rimborsi IVA - L’articolo 1, comma 630, della Legge di Stabilità 2015, per arginare in qualche modo i problemi di natura finanziaria per i soggetti passivi che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione, disponeva l’inserimento di tali soggetti tra coloro ammessi all’ottenimento del rimborso IVA in via prioritaria, dunque entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione o comunque dalla richiesta. 
Rimborsi in via prioritaria - L’articolo 8 del D.M. 23.01.2015, in attuazione dell’articolo 1, comma 630, della Legge di Stabilità 2015, ha incluso i soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, D.P.R. 633/1972. 
In questo contesto, si stabilisce che i rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17 ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA. 
Condizioni – L’articolo 8 del Decreto attuativo prevedeva quale condizione per l’ottenimento dei rimborsi IVA in via prioritaria, il rispetto delle condizioni dettate dall’art. 2 del D.M. 22.03.2007. 
Si tratta in particolare delle seguenti condizioni, da possedere al momento di presentazione della richiesta: 
a) esercizio dell’attività da almeno tre anni; 
b) eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale e a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale; 
c) eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto. 
Le modifiche del D.M. 20.02.2015 – Con il D.M. 20.02.2015 si sopprime il riferimento operato dall’art. 8 del Decreto attuativo alla possibilità di ottenere i rimborsi in via prioritaria nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 2 del D.M. 22.03.2007. Tale modifica si è resa necessaria, sottolinea il MEF, al fine di semplificare l’ottenimento del rimborso IVA. 
L’art. 2 del Decreto prevede che la semplificazione trovi immediata applicazione, già a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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