Sponsor, così la deduzione è sicura

Contratto, fattura e relazione finale provano l’inerenza della spesa rispetto all’attività
Spese di pubblicità e sponsorizzazione a caccia della documentazione in vista della chiusura dei bilanci. Le frequenti contestazioni sulla deducibilità di queste tipologie di costi impongono un’adeguata cura nella stesura dei rendiconti di fine anno e nella raccolta della documentazione a supporto della spesa sostenuta, al fine di evitare spiacevoli sorprese nel futuro. 
In bilancio 
In linea generale le spese di sponsorizzazione e pubblicità sono costi di periodo da imputare a conto economico nell’esercizio di sostenimento. 
La possibilità di procedere alla loro iscrizione in stato patrimoniale (voce B.I.2) è limitata a specifiche ipotesi (Oic 24), peraltro residuali nella prassi operativa: si tratta per lo più di situazioni legate ad eventi promozionali non ricorrenti quali ad esempio il lancio di un nuovo prodotto o l’avvio di una nuova attività produttiva per i quali l'impresa ha la ragionevole certezza di importanti e duraturi futuri ritorni economici. 
In dichiarazione 
Per quanto attiene la deduzione in dichiarazione dei redditi, è previsto che tali costi possano essere dedotti nell’esercizio di sostenimento, ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (a scelta del contribuente, in base all’articolo 108, comma 2, del Tuir). 
In sede di chiusura dei bilanci, va attentamente valutata anche la competenza di queste spese. Sotto questo profilo grande attenzione deve essere posta al contratto, in particolare nelle ipotesi di sponsorizzazioni legate a eventi o manifestazioni (ad esempio la stagione sportiva) che si svolgono a cavallo di due diverse annualità. In questa ipotesi la ripartizione del costo dovrà avvenire rinviando parte della spesa all’esercizio futuro; in caso contrario la deducibilità potrà essere ricondotta a una sola annualità. 
Il contratto 
Il fisco, in fase di controllo, spesso contesta la deducibilità di questa tipologia di spesa individuando la mancata inerenza e l’antieconomicità dell’operazione, arrivando nei casi limite anche a mettere in dubbio l’esistenza della stessa o la sua sovrafatturazione (condotte, peraltro, penalmente rilevanti). A tal fine è necessario fin dalla chiusura del bilancio, reperire la documentazione che attesti l’effettività del servizio reso. 
È fondamentale partire dalla redazione di un contratto a prestazioni corrispettive nel quale dettagliare minuziosamente l’attività dello sponsor, le situazioni nelle quali si manifesterà la pubblicità e gli obblighi a cui sarà tenuto chi organizza gli eventi. Inoltre, è consigliabile evidenziare fra le premesse del contratto anche le ragioni commerciali (ritorno d’immagine, fattore territoriale, presenza di clienti/fornitori), che hanno indotto l’impresa a effettuare la sponsorizzazione. Vanno evitate descrizioni generiche.
I documenti 
Allo stesso modo sarà opportuno che la fattura emessa a comprova del costo sostenuto contenga un esplicito richiamo allo stesso contratto. 
A posteriori bisognerà rintracciare anche la documentazione a supporto del costo sostenuto (inserzioni sui giornali, locandine pubblicitarie, striscioni sul campo sportivo, passaggi televisivi, abbinamenti sull’abbigliamento sportivo, e così via) e ricondurla esattamente alle prestazioni identificate nel contratto originario. In questo senso sarebbe utile ottenere, a chiusura dell’attività di sponsorizzazione, una relazione scritta da parte di chi ha erogato i servizi di pubblicità nella quale dettagliare l’intera attività svolta a soddisfazione delle obbligazioni richieste.
Gli elementi rilevanti 
In caso di accertamento sarà fondamentale dimostrare la congruità della spesa sostenuta in relazione alle prestazioni svolte. A tal fine possono diventare elementi rilevanti anche la durata del contratto (intero anno solare o completa stagione sportiva), la ripetitività delle azioni svolte (in occasione di una pluralità di eventi) o ancora la presenza di tariffari dell’associazione legati ai specifici eventi sponsorizzabili, in linea con quelli di mercato. Meno contestabile, infine, la sponsorizzazione (si veda l’articolo in pagina) fornita da associazioni sportive iscritte al Coni per effetto di quanto statuito dall’articolo 90, legge 289/2002. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

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