Verifiche incrociate per il visto su rimborsi e compensazioni Iva

Soglie differenziate per il «bollino» al modello
La liquidazione dell’Iva entro il prossimo 16 marzo è la prima occasione per utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione annuale in forma autonoma presentata entro il 28 febbraio (chi l’avesse presentata, invece, il 2 marzo dovrà attendere aprile per compensare). 
Ma l’incrocio di compensazioni orizzontali e richieste di rimborsi impone un doppio controllo mirato a individuare separatamente il superamento delle singole soglie, che peraltro risponde a criteri non omogenei.
I nuovi vincoli 
Ma andiamo con ordine. Per quanto riguarda i rimborsi bisogna fare attenzione alle nuove regole introdotte dal Dlgs 175/2014. Le richieste di restituzioni superiori a 15mila euro richiedono, infatti, la prestazione della garanzia o l’apposizione del visto di conformità e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di solidità patrimoniale, continuità aziendale e regolarità contributiva. Il superamento della soglia va però monitorato seguendo un criterio di competenza: si guarda alla somma delle richieste di rimborso presentate in relazione a un periodo d’imposta, e non alla singola richiesta. Inoltre andrà prestata particolare attenzione nei casi di eccedenze a credito in parte chieste a rimborso e in parte utilizzate in compensazione.
Prima di tutto dal 2015 il visto di conformità sbarca anche sui modelli TR. Infatti, le nuove regole dettate dall’articolo 38-bis del Dpr 633/1972, trovano applicazione sia in relazione alle richieste di rimborso scaturenti dalla dichiarazione annuale sia alle istanze trimestrali. 
Gli orientamenti 
La circolare 32/E/2014 precisa innanzitutto che le richieste di rimborso eccedenti la soglia di 15mila euro sono condizionate al rilascio del visto di conformità da parte di un professionista abilitato (o della sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva o, in alternativa, alla prestazione della garanzia. Nei casi in cui il contribuente è ritenuto pericoloso da parte del Fisco (e sempre per rimborsi over 15mila) bisogna invece passare obbligatoriamente dal rilascio della garanzia (si veda anche l’articolo in basso).
A tal riguardo la circolare 32/E/2014 sostiene che il superamento della soglia non deve essere verificato sulla singola richiesta di rimborso (da modello TR o dichiarazione annuale), ma sulla somma delle eventuali diverse richieste effettuate in relazione al medesimo periodo d’imposta, che nell’Iva è sempre l’anno solare.
Secondo l’interpretazione di prassi, quindi, se in relazione al 2015 vengono presentati tre modelli TR e la dichiarazione annuale, tutti con 5mila euro chiesti a rimborso, dovrà essere apposto il visto (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) sulla dichiarazione annuale, poiché è il modello col quale viene a essere superata la fatidica soglia dei 15mila euro. Tuttavia si ritiene che in tale lettura non vi sia una diretta corrispondenza con il testo del nuovo articolo 38-bis del Dpr 633/1972 né questa sembra pienamente in linea con quanto previsto per le compensazioni orizzontali. Per queste ultime, infatti, TR e dichiarazione sono autonomi. Inoltre sui TR non è prevista l’apposizione del visto di conformità ai fini della compensazione, pertanto sembra difficile scorgere una coerenza tra la disciplina dei rimborsi Iva e quanto già previsto in materia di crediti compensabili.
L’articolo 10 del Dl 78/2009, laddove prevede l’apposizione del visto in caso di utilizzi in compensazione orizzontale superiori a 15mila euro, fa esclusivo riferimento ai crediti da dichiarazione, non essendo al tempo peraltro previsto il visto sulle istanze trimestrali. Per estendere quindi l’apposizione del visto per le compensazioni sui TR, parrebbe necessario un intervento legislativo.
Più aderente al dettato normativo la precisazione che vuole l’apposizione del visto legata all’utilizzo del credito, e non all’ammontare dello stesso. L’esempio riportato nella circolare è quello di un modello che mostra un’eccedenza a credito di 20mila euro, di cui 10mila sono chiesti a rimborso e il resto in compensazione: non è necessaria l’apposizione del visto, in quanto in relazione a ciascuna modalità di utilizzo del credito non viene superata la soglia. Nella sostanza è come ammettere l’esistenza di un doppio binario (rimborsi e compensazioni), per il quale sussiste (disgiuntamente) una doppia soglia.
C’è poi un ulteriore effetto collaterale dalla sovrapposizione delle diverse norme: quando si deve verificare di non superare la soglia dei 700mila euro (un milione nel caso dei subappalti) di crediti fruibili nell’anno si deve fare riferimento a un criterio di cassa, mentre per verificare se viene superata la soglia dei 15mila relativa ai rimborsi si va per competenza.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli Massimo Sirri

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