Visto di conformità: condizioni necessarie

Per poter apporre il visto di conformità sulla Dichiarazione IVA devono essere soddisfatte alcune condizioni che esamineremo nel presente intervento. 
Soggetti abilitati - I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità sono individuati dall’art. 35, D.Lgs. n. 241/97, e sono: 
• i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 
• i Consulenti del Lavoro; 
• i periti, esperti tributari iscritti alla data del 30.9.93 nei relativi ruoli tenuti presso la CCIAA in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; 
• i responsabili dell’assistenza fiscale di un CAF imprese. 
Per le società di capitali che sono soggette al controllo contabile (art. 2409-bis c.c.) il visto di conformità può essere facoltativamente sostituito dalla sottoscrizione della dichiarazione dal professionista preposto al controllo contabile (che attesti l'esecuzione dei controlli previsti ex art. 2, comma 2, D.M. n. 164/99). 
Tenuta scrittura contabili - Le scritture contabili devono essere tenute e la dichiarazione deve essere predisposta dal soggetto che appone il visto. 
Come disposto dall’art. 23, D.M. n. 164/99, e confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2009, n. 57/E, le scritture contabili si intendono tenute e la dichiarazione si intende predisposta dal professionista abilitato anche quando sono tenute e predisposte: 
direttamente dal contribuente;
da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggano la maggioranza assoluta del capitale sociale.
Tali attività devono essere eseguite sotto il diretto controllo e la responsabilità del professionista abilitato. 
Nella Circolare n. 57/E, l’Agenzia delle Entrate consente al contribuente di “rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto”, nel caso in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità. 
Nella recente C.M. 32/E/2014 è stato chiarito che anche nel caso in cui il soggetto che tiene le scritture, astrattamente abilitato ad apporre il visto di conformità, sia oggettivamente impossibilitato, il contribuente può “rivolgersi a un CAF imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto”. 
Iscrizione nell’elenco dei certificato - Per poter rilasciare il visto di conformità il professionista deve risultare iscritto nell’apposito elenco dei soggetti abilitati tenuto dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate. 
La comunicazione da inviare per effettuare l’iscrizione deve contenere le seguenti informazioni: 
• la richiesta di essere inserito nell’elenco centralizzato, dell’Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali; 
• i dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita IVA; 
• il domicilio e altri luoghi dove viene esercitata la propria attività professionale; 
• la denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. 
Alla comunicazione dovranno essere allegati: 
• la dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine di appartenenza; 
• la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti (art. 8, comma 1, D.M. n. 164/1999); 
• la dichiarazione attestante il possesso dell’abilitazione, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; 
• garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all’attività di assistenza fiscale. 
In merito a quest’ultimo punto, si osserva che i professionisti già iscritti nell’elenco dei soggetti abilitati, al fine di mantenere, senza soluzione di continuità, l’iscrizione nello stesso devono far pervenire alla competente DRE il rinnovo della polizza assicurativa o l’attestato di quietanza di pagamento se il premio è rateizzato. 
Polizza assicurativa - Il professionista che intende rilasciare il visto di conformità deve sottoscrivere una polizza assicurativa al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato al contribuente, anche di minima entità. 
A decorrere dal 13.12.2014, l’art. 6, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. n. 175/2014, Decreto “Semplificazioni”, ha previsto l’aumento del massimale a 3 milioni di euro (in luogo del previgente limite di € 1.032.913,80); 
A seguito delle novità introdotte dal Decreto “Semplificazioni” la polizza deve prevedere anche il completo risarcimento degli (eventuali) danni arrecati all’Erario commessi nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale. 
Si ricorda che in caso di un visto “infedele” apposto su un mod. 730, al CAF - professionista abilitato è richiesto il pagamento di una somma pari all’imposta, sanzione e interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ex art. 36-ter, D.P.R. n. 600/73, ove l’errore non sia imputabile a quest’ultimo. 
Considerato il notevole rischio a cui è esposto l’intermediario, le compagnie di assicurazione evidenziano l’impossibilità di assicurare il rischio diretto per le sanzioni tributarie irrogate direttamente ai professionisti collegato allo svolgimento della loro attività. 
L’impossibilità delle compagnie assicurative di rinnovare le polizze assicurative sta causando il blocco dell’iscrizione del professionista nell’apposito elenco per i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. 
A nostro avviso, al fine di superare l’ostacolo, basta dichiarare alla DRE che l’assistenza fiscale è limitata al rilascio del visto di conformità per i crediti IVA e non coinvolge i mod. 730.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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