Anche la Cassazione stoppa la «resurrezione retroattiva» delle società

La Suprema Corte sconfessa espressamente la tesi dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la norma non può che essere sostanziale
“Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese”: così recita l’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/2014, che gli operatori del diritto tributario ben conoscono.
Siamo palesemente in presenza di una norma che ha l’intento di evitare che gli atti impositivi e contributivi perdano di efficacia in quanto intestati ad un soggetto non più esistente.
Con la circolare n. 6/2015 (§ 13.2), l’Agenzia delle Entrate, ignorando a nostro avviso il legittimo affidamento e il diritto di difesa, evidenzia che “trattandosi di norma procedurale, in quanto tesa proprio a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale, la stessa si applica anche per attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima del 13/12/2014, data di entrata in vigore del DLgs. n. 175/2014, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge”.
Dopo i primi responsi negativi della giurisprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha provveduto a chiarire ulteriormente la questione, con la sentenza n. 6743 depositata ieri.
I giudici cassano senza mezzi termini l’interpretazione dell’Agenzia, e dal testo della sentenza emerge, almeno ci sembra, una certa insofferenza verso il modo di legiferare adottato, nella specie, dall’Esecutivo (la Cassazione fa notare che pure nella stesura delle leggi occorrerebbe osservare le regole della grammatica italiana, si veda il punto 2.1 della sentenza).
Detto ciò, siamo in presenza di una norma sostanziale, posto che incide sulla capacità dell’ente cancellato dal Registro Imprese.
Oltre a questo aspetto, depongono a favore dell’irretroattività sia la clausola generale contenuta nell’art. 11 delle Preleggi, sia l’art. 3 comma 1 dello Statuto dei diritti del Contribuente, secondo cui, salva l’interpretazione autentica, la leggi tributarie non sono retroattive. Relativamente a quest’ultima norma, la Cassazione mette in risalto che il legislatore delegato nemmeno avrebbe potuto introdurre la retroattività, siccome il legislatore delegante ha imposto lo specifico obbligo di rispetto della L. 212/2000, quindi anche del menzionato art. 3.
Pertanto, la c.d. “irrilevanza quinquennale” della richiesta di cancellazione opera per le richieste effettuate a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del DLgs. 175/2014.
Norma valevole anche per le società di persone
I giudici evidenziano inoltre che la norma in commento opera anche per le società di persone, sebbene sia richiamato il solo art. 2495 c.c. Viene citata la giurisprudenza delle Sezioni Unite, nella parte in cui era stato appurato che la cancellazione dal Registro imprese ha i medesimi effetti per entrambe le tipologie societarie (in questo caso, la tesi della Cassazione coincide dunque con quella erariale, cfr. circ. n. 6/2015, § 13.6).
È interessante rilevare che, in via incidentale, i giudici si soffermano, pur senza risolvere la questione poiché, in sostanza, “assorbita” dal carattere irretroattivo della norma, su due aspetti.
Per prima cosa, ci si chiede se l’art. 28 comma 4 del DLgs. 175/201 possa operare anche per le cancellazioni d’ufficio (si pensi all’art. 2490 c.c., che impone la cancellazione per mancato deposito di tre bilanci di liquidazione).
Inoltre, ai giudici non è sfuggita la potenziale incostituzionalità della norma per eccesso di delega, che, a breve, potrà approdare alla Corte Costituzionale. Nella L. 23/2014, come detto più volte, non si rinviene nessun criterio direttivo autorizzante una norma di tal tenore, e questa non può nemmeno essere vista come strumentale alla semplificazione del sistema.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO 

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