Cessione e posa senza «reverse»

La nuova disciplina è applicabile se la prestazione è considerata appalto di servizi
Le cessioni di beni con posa in opera restano escluse dal reverse charge in quanto costituiscono, ai fini Iva, cessioni di beni e non prestazioni di servizi. In alcuni casi, il confine tra cessione con posa e appalto è particolarmente “sfumato”, tanto che, per distinguerli, bisogna eseguire un’accurata indagine circa la reale intenzione delle parti e le caratteristiche dell’operazione. Tra queste ultime, il “peso” (economico) della cessione rispetto alla prestazione rappresenta un indice di riferimento, ma non l’unico criterio.
La circolare 14/E/2015 ha affermato che la nuova lettera a-ter) dell’articolo 17, comma 6, Dpr 633/72, non si applica alle cessioni di beni con posa in opera, mentre è senz’altro applicabile nel caso dell’appalto (o subappalto) di servizi. Infatti, è stato correttamente rilevato come la cessione con posa rientri nella nozione di cessione di beni, e non di prestazione di servizi.
Tuttavia, distinguere cessioni con posa da appalti di servizi non è sempre agevole, in quanto le operazioni effettuate possono comportare sia l’effettuazione di prestazioni (fare) che il trasferimento di proprietà di beni (dare). È quindi necessario capire quale delle due “cause” sia prevalente, chiedendosi innanzitutto se fornitura e prestazione vadano considerate unitariamente o separatamente. La Corte di giustizia Ue, nella sentenza relativa alla causa C-41/04, ebbe modo di affermare che vi è un’unica operazione quando due o più elementi o atti forniti al cliente sono strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola “prestazione economica indissociabile”, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale.
Si pensi, banalmente, a un’impresa che deve sostituire la caldaia. L’acquisto del bene (e quindi la sua utilità) “dipende” anche dalla sua installazione, rendendo così indissociabili le due operazioni. Siamo così innanzi a un’operazione composita alla quale dobbiamo dare una connotazione: cessione di bene con posa in opera o appalto di servizi? Gli operatori non devono considerare tale operazione come una cessione con posa solo per il fatto che vi sia una evidente sproporzione tra costo del bene e valore dell’installazione. Bisogna, infatti, individuare se prevale la fornitura del bene o l’installazione dello stesso, ma non basandosi esclusivamente sulla quantificazione dei loro rispettivi valori.
In particolare, con la sentenza del 29 marzo 2007 relativa alla causa C-111/05, la Corte di giustizia Ue ha affermato che il rapporto tra prezzo del bene e quello dei servizi è un dato obiettivo che rappresenta un indice di cui si può tenere conto, ma non può assumere, da solo, un’importanza decisiva. Per contro, nemmeno una notevole complessità dei servizi forniti può, da sola, far propendere per la prestazione di servizio, se i lavori non hanno lo scopo o il risultato di alterare la natura del bene e neppure quello di adattarlo a specifici bisogni del cliente.
Ritornando all’esempio della sostituzione della caldaia, si può notare come vi è evidente prevalenza economica della cessione e al contempo i lavori non alterano il bene stesso o non costituiscono adattamenti specifici, limitandosi alla posa in opera. Pertanto si può concludere che ci si trovi innanzi a un’unica operazione consistente in una cessione di beni con posa in opera che, in quanto tale, è esclusa dal reverse charge.
La stessa agenzia delle Entrate ha affermato che la distinzione dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti (risoluzioni 164/2007 e 148/E/2007). Pertanto, quando lo scopo principale è rappresentato dalla cessione di un bene e l’esecuzione dell’opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è senz’altro qualificabile quale cessione con posa in opera (risoluzione 220/2007). 
Con la risoluzione 360009/1976, come indirizzo di massima e salvo verifica della singola fattispecie, venivano considerate cessioni la fornitura, ed eventualmente anche la relativa posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti eccetera, qualora l’assuntore dei lavori sia lo stesso fabbricante o chi ne fa abituale commercio, e il contratto non lo obblighi a effettuare lavori volti a realizzare qualcosa di diverso rispetto alla normale serie produttiva.
Fonte: Il sole 24 ore autore Matteo Balzanelli-Massimo Sirri
SOSTITUZIONE CALDAIA 
La Alfa Snc ha rilevato un guasto nel sistema di riscaldamento della propria sede. Il tecnico di fiducia consiglia la sostituzione della caldaia piuttosto che la riparazione. Alfa si affida quindi al proprio tecnico che provvede alla vendita e installazione della nuova caldaia. Cessione e prestazione sono operazioni distinte o unitarie? Se ci troviamo nel secondo caso si tratta di cessione con posa o appalto?
L’acquisto del bene “dipende” anche dalla sua installazione, rendendo indissociabili le due operazioni. È quindi un’unica operazione, dove il valore del bene supera quello della prestazione e i lavori non alterano il bene o non costituiscono adattamenti specifici, limitandosi alla posa in opera. Si può quindi considerare l’operazione una cessione di beni con posa in opera, esclusa dal reverse charge.
SOSTITUZIONE INFISSI 
La Beta Srl deve sostituire gli infissi dei propri uffici. Viene raggiunta con un produttore specializzato un’intesa sul prezzo, comprensivo dell’installazione. Gli infissi, prodotti in serie, vengono installati dal produttore. L’operazione è riconducibile a una cessione con posa in opera o a un appalto? Se fosse curata da terzi per conto del cedente bisognerebbe scomporre la cessione dalla posa?
Posto che gli infissi acquistati sono prodotti in serie e le prestazioni collegate non sono atte a realizzare qualcosa di nuovo rispetto al prodotto “iniziale”, l’operazione consiste in una cessione di beni con posa in opera, per la quale non si applica il reverse charge. E anche se eseguita da terzi, l’installazione è comunque effettuata per conto e su incarico del cedente.
ESECUZIONE PAVIMENTAZIONE 
Gamma Sas intende rimettere a nuovo un punto vendita e incarica una ditta di posare una nuova pavimentazione. L’operazione va assoggettata a reverse charge? La configurazione Iva dell’operazione è differente nell’ipotesi di realizzazione della pavimentazione con materiale fornito direttamente dal committente piuttosto che dal prestatore? Cambia qualcosa a seconda del costodei materiali?
Pare che si tratti di un contratto d’appalto, per il quale si applica il reverse charge (la prestazione rientra infatti nel codice «43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri»). Pare preponderante la volontà di commettere l’esecuzione dell’opera (con un obbligo di risultato), qualcosa di diverso rispetto alla piastrelle “sfuse”, e non conta il valore di queste ultime.
UNICO CONTRATTO-COSTRUZIONE 
Teta Spa commette la costruzione della nuova sede a un’impresa di costruzioni Zeta. Quest’ultima scorpora l’impiantistica affidandola ad artigiani terzi. L’impresa Zeta, quando fattura a Teta, deve scorporare le operazioni assoggettabili a reverse charge da quelle con Iva in rivalsa? Gli artigiani che eseguono gli impianti effettueranno fattura in reverse charge?
Con la circolare 14/E/2015 è stata ammessa la possibilità, nel caso di costruzione di edifici (e in caso di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione), di non procedere con lo scorporo delle prestazioni assoggettabili a reverse. Gli artigiani che eseguono gli impianti faranno invece fattura in reverse charge verso l’appaltatore ai sensi della lettera a-ter (e non della lettera a, riferita ai subappalti).
UNICO CONTRATTO-MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Iota Srl riceve in appalto (da un soggetto passivo) l’esecuzione di diversi lavori nell’ambito di una manutenzione straordinaria, in parte ricompresi nell’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), Dpr 633/72 (tinteggiatura ed esecuzioni di controsoffitti). Iota deve scorporare le prestazioni soggette a reverse charge da quelle che non vi rientrano?
Con la circolare 14/E/2015 è stata ammessa la possibilità di non procedere con lo scorporo solo nei casi di interventi “pesanti” (costruzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione).
Trattandosi però di una manutenzione straordinaria, vale la regola generale in base alla quale si è tenuti allo scorporo 

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