Crediti Iva, check list per l’istanza di rimborso

Da domani, 1° aprile, è possibile fare i conti per presentare l’istanza di rimborso o compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre 2015, il cui termine scade il 30 aprile.
C’è il nuovo modello TR, approvato (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) con provvedimento del 20 marzo 2015, e sono arrivati chiarimenti utili a compilare correttamente l’istanza da parte degli operatori alle prese con le principali novità dell’anno: split payment e nuove operazioni soggette a reverse charge. Entrambe queste categorie di soggetti, infatti, sono ammesse alla richiesta di rimborso/compensazione infrannuale nel rispetto del requisito dell’articolo 30, comma 2, lettera a), Dpr n. 633/1972.
Sia le cessioni/prestazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni (articolo 17 ter del decreto Iva), sia le operazioni entrate in regime d’inversione contabile dal 2015 (settore edile, energetico e pallet recuperati), infatti, si considerano ad aliquota zero ai fini del calcolo della prevalenza dell’aliquota media sugli acquisti rispetto a quella sulle operazioni attive maggiorata del 10%, che rappresenta il presupposto per il recupero dell’eccedenza a credito del periodo (purché superiore a 2.582,28 euro).
Chi compensa, inoltre, deve tener conto che l’utilizzo del credito è ammesso solo dopo aver presentato l’istanza e a partire dal 16 del mese successivo alla presentazione se si supera la soglia di 5mila euro, avendo presente che esiste anche il tetto massimo annuo di 700mila euro (1 milione per i subappaltatori in edilizia con operazioni in RC per più dell’80% del volume d’affari).
Non è però necessario il visto di conformità/sottoscrizione del revisore sul modello TR. 
Visto (o sottoscrizione dell’organo di controllo) e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante i requisiti ex articolo 38 bis, comma 3, Dpr 633/72, servono invece se si chiede il rimborso trimestrale per un importo superiore a 15mila euro e non s’intende prestare la garanzia (la situazione va segnalata nel campo 3 del rigo TD8 del modello)
Poiché per alcuni soggetti potrebbe essere la prima volta che si presenta l’istanza trimestrale e che, nei casi in cui occorre il visto di conformità, i tempi per i controlli sono stretti, è bene riepilogare le regole. Per chi opera in regime di scissione dei pagamenti, in particolare, nel campo 1 del rigo TD8 va segnalato il codice “6” per essere ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso ex articolo 38bis, comma 10, Dpr 633/72, secondo le regole fissate, da ultimo, dal decreto Mef 20 febbraio 2015. 
La corsia preferenziale, tuttavia, spetta solo per un importo non superiore all’imposta (da riportare in TD8 campo 2) sulle operazioni in split payment effettuate nel trimestre. 
Il totale imponibile delle operazioni con scissione dei pagamenti effettuate verso le Pa va indicato in TA13, mentre l’imposta a esse relativa è dichiarata nel rigo TC2 dai destinatari delle suddette fatture. In tale rigo, infatti, confluisce l’Iva sulle operazioni passive per le quali il cessionario/committente è debitore dell’imposta, compresa quella per gli acquisti in split payment e quella sulle operazioni rientranti nelle nuove ipotesi di reverse charge. 
Chi effettua tali ultime operazioni, invece, le riepiloga in TA12, assieme alle altre operazioni poste in essere senza evidenziare l’Iva in applicazione del RC.
Nella compilazione del TR occorre anche fare attenzione agli errori commessi fino all’emanazione dei chiarimenti diramati dalle Entrate per split payment (circolare n. 1/E/2015) e reverse charge (circolare n. 14/E/2015). Per esempio, se il fornitore ha erroneamente emesso una fattura indicando “scissione dei pagamenti”, una volta corretto il proprio operato ed esercitata la rivalsa, la pubblica amministrazione dovrà corrispondere l’Iva, ma l’operazione non va in TA13 (non essendo in split payment) e la relativa imposta non concorre a determinare l’importo del rimborso prioritario. Al contrario, essendo salvi (a tutti gli effetti) i comportamenti difformi adottati prima della circolare sul RC, l’errata emissione di una fattura in reverse anziché con Iva esposta dovrebbe rilevare ai fini del presupposto per il rimborso/compensazione trimestrale con conseguente indicazione dell’operazione nel modello TR (rigo TA12).
Fonte: Il sole 24 ore autori Giorgio Gavelli-Massimo Sirri

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