Dichiarazione di conformità differenziata per il bilancio XBRL

La dichiarazione differisce a seconda della tipologia di documento presentato
Il Manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, recentemente messo a disposizione da Unioncamere sul proprio sito internet, fornisce utili indicazioni in merito alla dichiarazione di conformità dei documenti che compongono la pratica di bilancio. In via preliminare, si ricorda che la domanda di deposito può essere firmata:
- da un amministratore (o dal liquidatore) della società;
- dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 31 comma 2-quater e 2-quinquies della L. 340/2000;
- da un rappresentante dell’amministratore (o del liquidatore) della società, cui sia stato conferito incarico ai sensi dell’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000 (se accettato dalla Camera di Commercio destinataria del deposito).
Detto questo, le modalità per dichiarare la conformità si differenziano a seconda del tipo di documento presentato, nonché a seconda del soggetto che provvede alla firma.
In relazione al file in formato XBRL, contenente il prospetto contabile (Stato patrimoniale e Conto economico) e la Nota integrativa, il Manuale precisa che, qualora lo stesso sia sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società, non è necessario inserire alcuna dichiarazione di conformità.
Qualora, invece, il bilancio in formato XBRL sia presentato da un professionista incaricato, il firmatario deve apporre nell’apposito campo di testo previsto in calce alla Nota integrativa in formato XBRL, denominato “Dichiarazione di conformità” e contenuto nella sezione “Nota integrativa parte finale”, la seguente dichiarazione: “Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
Discorso diverso deve essere fatto in relazione ai documenti allegati al bilancio, quali, per esempio, la Relazione sulla gestione e il verbale assembleare.
In caso di presentazione da parte del professionista incaricato, il firmatario deve apporre su ciascun documento la seguente dichiarazione: “Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.
Quanto detto vale soltanto nei casi in cui l’allegato costituisce una copia di un documento originale informatico ovvero una copia informatica o una copia per immagine, in formato pdf/a, di un documento originale analogico, secondo le disposizioni contenute nel DLgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale o CAD) e nel DPCM 13 novembre 2014.
Se, invece, il documento viene prodotto in duplicato informatico e reca le firme digitali degli originali sottoscrittori, non occorre alcuna dichiarazione di conformità.
In caso di presentazione da parte di soggetti diversi dal professionista incaricato:
- qualora i documenti in questione siano originariamente analogici, il firmatario deve allegare la copia per immagine (tramite scansione ottica) apponendo su ciascun documento la seguente dicitura: “Il/La sottoscritto/a dichiara (...) che il presente documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 13 novembre 2014”;
- se, invece, il documento viene prodotto in duplicato informatico e reca le firme digitali degli originali sottoscrittori, non occorre alcuna dichiarazione di conformità.
Deve, poi, considerarsi anche il caso del doppio deposito.
Infatti, come previsto dall’art. 5 comma 5 del DPCM 10 dicembre 2008, se il bilancio in XBRL differisce (in maniera sostanziale e non puramente formale) dal documento approvato dall’assemblea, in quanto la tassonomia XBRL non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 c.c., il prospetto contabile e/o la Nota integrativa devono essere depositati al Registro delle imprese anche in formato pdf/a.
Tali documenti (in pdf/a) devono essere sottoscritti digitalmente dal firmatario e dichiarati conformi secondo le indicazioni sopra riportate in relazione agli allegati al bilancio.
In questo caso, il bilancio in formato XBRL non sarà, naturalmente, conforme al bilancio approvato dalla società. Colui che firma digitalmente il documento dovrà, quindi, inserire, nell’apposito campo di testo previsto in calce alla Nota integrativa in formato XBRL, la seguente dichiarazione: “Il sottoscritto dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile”.
Ai fini in esame, si consiglia comunque di consultare le istruzioni eventualmente messe a disposizione dalla Camera di Commercio destinataria del deposito.
Fonte: Eutekne autore Silvia LATORRACA

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