INTRASTAT: il 25 aprile la scadenza

Entro il prossimo 25 aprile è necessario presentare gli elenchi INTRASTAT:
- per i soggetti mensili in riferimento al mese di Marzo 2015;
- per i soggetti trimestrali relativamente al 1° trimestre 2015.
Già da questo adempimento sono operative le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 175/2014.
Le novità del Decreto semplificazioni - L’art. 23 del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014) ha previsto la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater).
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane è stata pubblicata la determinazione del 19 febbraio 2015, n. 18978/RU, con cui sono modificate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, in ottemperanza all’art. 23 del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. n. 175/2014).
Il citato provvedimento attuativo, non ha ridefinito il contenuto dei modelli, ma si è limitato a modificare le istruzioni per l’uso e la compilazione dei medesimi, sostituendo l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 e prevedendo che le semplificazioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Non era chiaro se le modifiche avrebbero trovato applicazione già a partire dagli elenchi Intrastat relativi all’inizio del 2015. Sul punto, l’art. 2 del provvedimento prevede che le nuove disposizioni si applichino agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Periodicità di presentazione - Il co. 1 dell'art. 2 del D.M. 22/02/2010 ha stabilito che ciascun elenco deve essere presentato:
con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore ad euro 50.000;
con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto.
Il "parametro" di riferimento, quindi, per la determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi, è rappresentato dall'ammontare:
delle vendite, di beni e di servizi, effettuate nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 1;
degli acquisti, di beni e di servizi effettuati nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 2.
Da evidenziare che il superamento della soglia deve essere verificato con riferimento a ciascun elenco. Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni all’interno di un elenco comporta la variazione della periodicità di presentazione per l’intero elenco a cui si riferisce.
Come evidenziato dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 14/E/2010, le singole categorie di operazioni (beni e servizi), all'interno dello stesso modello, non si sommano, ma debbono essere considerate singolarmente.
Tuttavia, il superamento della soglia, alternativamente per beni o servizi, comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria. È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l’elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi (vedi tabbela di esempio riportata sotto).
In tale ipotesi, Alfa S.r.l. deve procedere al cambio di periodicità, da trimestrale a mensile, indicando nel modello Intra 2 "trimestre completo", da presentarsi entro il 25 aprile 2015, e riportando tutte le operazioni di acquisto effettuate nel corso del primo trimestre 2015.
Di conseguenza, con riferimento alle operazioni relative al mese di aprile, Alfa S.r.l. deve procedere alla presentazione del modello Intra 2 con periodicità mensile (entro il 25 maggio 2015).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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