«Inversione» anche per le manutenzioni

L’inversione contabile ai fini dell’Iva si applica anche alle manutenzioni ordinarie e straordinarie nell’ambito dell’impiantistica e del completamento degli edifici.
Lo si evince dalla circolare dell’agenzia delle Entrate n. 14/E/2015 la quale al fine di individuare il perimetro della applicazione del reverse charge per le operazioni relative alla installazione di impianti e completamento degli edifici, sotto il profilo oggettivo fa riferimento alle attività rientranti nei codici di attività della tabella Ateco 2007 (puntualmente riportati). 
Questo comporterà che molte imprese, specialmente nel settore dell’artigianato (elettricisti, idraulici, imbianchini, eccetera) nell’arco dell’anno, faranno pochissime operazioni soggette a Iva trasformandosi in creditori cronici di imposta.
L’articolo 12 delle “disposizioni sulla legge in generale” dispone che alla legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole; invece sembra che l’agenzia delle Entrate segua un altro principio, e cioè quello del gettito.
Quindi, l’individuazione delle operazioni avviene sulla base della classificazione delle prestazioni nell’ambito delle attività economiche Ateco 2007.
Nella circolare vengono riportati i codici di attività relativi alla installazione di impianti elettrici ed elettronici, idraulici, distribuzione del gas, antincendio e simili, i quali comprendono tutti la manutenzione e riparazione. Sono previsti anche l’installazione di ascensori, isolamento termico e altri lavori di costruzione ma in questi ultimi casi non sono previste le manutenzioni
Anche per le operazioni di completamento degli edifici, per le quali il dato letterale non conduceva assolutamente alla manutenzione, l’Agenzia si giustifica precisando che il termine “completamento” è stato utilizzato dal legislatore in modo atecnico e quindi, rifacendosi al Testo unico sull’edilizia, occorre comprendere nel reverse charge anche gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, eccetera. Questi lavori riguardano ad esempio l’imbiancatura, la posa in opera di infissi, il rivestimento di pavimenti e di muri, la tinteggiatura, eccetera.
Pertanto tali interventi sono soggetti a reverse charge anche se effettuati su fabbricati esistenti e non solamente su quelli in corso di costruzione
Ne consegue, quindi, che per le operazioni effettuate nel settore della edilizia la regola generale è quella del reverse charge. Le eccezioni sono poche.
Si applica l’Iva nei modi ordinari soltanto nella fase della costruzione degli edifici, nella cui fattispecie l’inversione contabile si applica soltanto in presenza di prestazioni fornite dal subappaltatore in poi, ovvero quando le predette prestazioni sono commissionate da privati e cioè da soggetti non passivi ai fini dell’Iva. Sono escluse anche le prestazioni che non hanno per oggetto edifici, come ad esempio la installazione o la manutenzione di un impianto industriale.
Siccome il reverse charge si applica sui servizi, occorrerà distinguere quando non si tratta di prestazione di servizi e cioè quando prevale la cessione del bene, ma in questo caso il confine è sempre labile. Si tratta certamente di prestazione di servizi quando il fare prevale sul dare e cioè sul valore del bene, ma si ritiene che sia prestazione di servizio anche quando il committente ottiene un risultato come ad esempio se ha richiesto la realizzazione del pavimento.
In questi primi mesi del 2015, sulle manutenzioni molte imprese hanno applicato l’Iva nei modi ordinari; ora devono cambiare ma non devono correggere le fatture già emesse per effetto della sanatoria in materia di sanzioni contenuta nella circolare.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni
PRESTAZIONI RILEVANTI
L’Agenzia individua puntualmente una serie di codici attività le cui prestazioni rientrano nel reverse charge. I riferimenti alla tabella Ateco 2007 servono quindi per individuare le prestazioni da assoggettare a reverse charge, e non i codici attività dei prestatori, ai quali non è pertanto richiesto di appartenere al “settore edile” o delle “pulizie”. Sono inoltre previste delle esclusioni specifiche. Il reverse si applica anche agli appalti.
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
L’Agenzia, andando oltre il dato letterale della norma, afferma che rientrano nella lettera a-ter anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti relativi ad edifici. Tra l’altro, nei servizi di completamento rientrano anche gli interventi che sono riconducibili a operazioni rientranti tra le manutenzioni (ordinarie e straordinarie), e non solo a restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e a lavori su edifici in costruzione.
EDIFICI
Col termine “edificio” si fa riferimento ai fabbricati, così come definiti dall’articolo 2 del Dlgs n. 192/05 e dalla risoluzione n. 46/98. L’Agenzia conferma, in questo caso, una lettura restrittiva, non considerando i beni rientranti nella (più ampia) categoria dei beni immobili. Restano, ad esempio, escluse dal reverse charge le prestazioni relative al suolo, parcheggi e piscine (salvo che questi siano incorporati nell’edificio) e i lavori di giardinaggio.
UNICO CONTRATTO
Se nell’ambito di un unico contratto sono previste sia prestazioni riconducibili alla lettera a-ter che non, vale la regola generale della loro suddivisione. Tuttavia, in un’ottica di semplificazione, in caso di unico contratto di appalto – comprensivo anche di prestazioni riconducibili alla lettera a-ter – avente a oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, non si deve procedere in tal senso.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Considerato che la lettera a-ter è applicabile già in relazione alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché nel rispetto dei principi dello Statuto del contribuente, l’agenzia delle Entrate fa salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all’emanazione della circolare 14/E/15

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