La FNC si concentra sul nuovo ravvedimento

La Fondazione Nazionale Commercialisti, con la circolare n.15 del 15 aprile, si concentra sull’istituto del ravvedimento operoso, interessato da profonde modifiche a opera della Legge di stabilità 2015. 
Più tempo per ravvedersi
La circolare in commento fornisce importanti chiarimenti in merito a quelle che sono le nuove cause ostative del ravvedimento operoso. 
In passato il ricorso al ravvedimento era precluso nel caso in cui la violazione fosse stata già constata o comunque fossero iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore avesse avuto formale conoscenza. 
Orbene, grazie alle novità introdotte dalla Legge di stabilità, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate non opera più questa preclusione. 
Il contribuente, oggi, non può ricorrere al ravvedimento operoso soltanto nel caso in cui siano stati notificati atti di liquidazione o accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità. 
Inoltre, con la circolare 6/E del 2015 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che impediscono il ravvedimento operoso anche gli avvisi di recupero di crediti di imposta e gli avvisi di irrogazione di sanzioni, anche se non ricompresi nella disposizione legislativa, in quanto atti impositivi che recano una pretesa tributaria. 
Il ravvedimento frazionato e parziale
La circolare della FNC pone l’accento su un altro aspetto rilevante: i maggiori termini concessi per ravvedersi potrebbero agevolare particolarmente il contribuente, soprattutto ove tale eventualità sia considerata unitamente al c.d. “frazionamento” del ravvedimento. 
Si pensi a un contribuente che debba versare imposte per 20.000 euro, ma che non sia in grado di fronteggiare questo esborso monetario. 
Ebbene, il contribuente potrà decidere di versare 2.000 ad agosto 2015, 2.000 a ottobre 2015, 2.000 euro a gennaio 2016, e così via. 
Ovviamente, in questo caso non si può parlare di una vera e propria rateazione, ragion per cui: 
- non vi sono vere e proprie rate da saldare in tempi preventivamente stabiliti; 
- nel caso in cui il contribuente sia raggiunto da una comunicazione di irregolarità gli importi ancora non versati saranno soggetti a sanzione nella misura dovuta. 
Non sarà possibile invece chiedere l’annullamento della comunicazione di irregolarità per gli importi ancora dovuti né si potrà chiedere l’applicazione delle sanzioni nella misura più vantaggiosa prevista ai fini del ravvedimento. 
Tributi locali e ravvedimento operoso
Con specifico riferimento ai tributi locali, oltre al ravvedimento entro il termine di 30 giorni e quello annuale, le nuove forme di ravvedimento applicabili sono soltanto quelle di cui al comma 1 lettere: 
- a-bis (ravvedimento entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o errore); 
- b-quater (ravvedimento dopo la notifica del PVC). Questa tipologia di ravvedimento è pressoché inapplicabile ai tributi locali. 
Posto che ai fini Imu e Tasi, pertanto, le nuove forme di ravvedimento si concretizzano esclusivamente nel nuovo ravvedimento entro 90 giorni, merita di essere approfondito se il termine in oggetto decorra dal termine di presentazione della dichiarazione o dalla data di versamento. 
In considerazione del fatto che la dichiarazione, ai fini di questi tributi, è soltanto episodica, deve necessariamente ritenersi che il termine per il ravvedimento decorra dalla data prevista per il pagamento. 
Se invece si volesse dare un’interpretazione diversa da quella appena proposta, si finirebbe per giungere alla paradossale conclusione che: 
- se il contribuente volesse ricorrere al “vecchio” ravvedimento annuale, dovrebbe versare l’Imu 2014 entro il prossimo 30 giugno 2015 (termine di presentazione della dichiarazione), corrispondendo una sanzione pari ad 1/8 del 30%, ovvero del 3,75%; 
- se invece, sempre lo stesso contribuente, volesse ricorrere al “nuovo” ravvedimento intermedio, e interpretasse il termine di 90 giorni come decorrente dalla data di presentazione della dichiarazione, potrebbe versare l’Imu 2014 entro il 28 settembre 2015 pagando la sanzione di 1/9 del 30%, ovvero il 3,33%.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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