Le operazioni con San Marino confluiscono nello spesometro

In più casi si può beneficiare dell’esonero per le esportazioni, le operazioni segnalate negli INTRASTAT o già acquisite dall’Agenzia delle Entrate
La compilazione del modello polivalente, il cui termine di presentazione cade il prossimo 10 aprile 2015 per i contribuenti mensili, presenta difficoltà particolari per la comunicazione delle operazioni che vedono quali controparti operatori residenti nella Repubblica di San Marino.
Per il periodo d’imposta 2014, infatti, occorre valutare i riflessi sull’adempimento in esame del decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 12 febbraio 2014, che ha eliminato San Marino dall’elenco degli Stati a fiscalità privilegiata dal 24 febbraio 2014. Per effetto di tale decreto, il modello da inviare per l’anno d’imposta 2014 può realisticamente contenere dati che trovano la loro fonte normativa in tre disposizioni diverse (l’art. 21 del DL 78/2010 per il c.d. “spesometro”, l’art. 1 del DL 40/2010 per la comunicazione delle operazioni con i paradisi fiscali e l’art. 16 del DM 24 dicembre 1993 per il monitoraggio degli acquisti da San Marino con autofattura), ciascuna delle quali presenta le proprie peculiarità.
Anteriormente alla fuoriuscita di San Marino dalla black list, le regole erano quelle per cui:
- occorreva compilare il quadro SE per la comunicazione in forma analitica degli acquisti di beni con autofattura di cui all’art. 16 del DM 24 dicembre 1993 (gli stessi dati non dovevano essere replicati nel quadro BL);
- occorreva compilare solo il quadro BL (e non il quadro SE) per le altre operazioni con San Marino da comunicare ai sensi del DL 40/2010, ovvero gli acquisti di beni con addebito dell’IVA da parte del cedente sanmarinese di cui all’art. 12 del DM 24 dicembre 1993, gli acquisti di servizi e tutte le operazioni attive, chiaramente solo se la controparte era un operatore economico.
Per quanto riguarda la comunicazione degli acquisti con autofattura, si tratta di una soluzione confermata (i termini per l’adempimento, tra l’altro, non coincidono con quelli dello spesometro, dovendo la comunicazione avvenire su base mensile).
Autofatture sempre comunicate su base mensile
Per quanto riguarda invece le operazioni che venivano esposte nelle comunicazioni “black list”, esse ora sono qualificate come ordinarie operazioni con l’estero, e monitorate come tali nei quadri dello spesometro. Tuttavia, proprio questo fatto consente di beneficiare delle c.d. “esclusioni oggettive”, indicate dalle istruzioni al modello polivalente (§ 1.1.1) e, in particolare, dell’esonero per le importazioni, le esportazioni, le operazioni già acquisite con i modelli INTRASTAT e, più in generale, per le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria (esclusioni che, come noto, non potevano essere fatte valere nell’ambito delle comunicazioni “black list”). In questo senso, non dovranno essere comunicate le cessioni di beni verso operatori economici sanmarinesi, in quanto assimilate alle esportazioni dall’art. 71 comma 1 del DPR 633/72 e monitorate nel modello INTRA 1-bis. Per quanto riguarda gli acquisti da San Marino con addebito dell’IVA sanmarinese, è possibile sostenere che anch’essi possano non essere indicati, sia perché l’operazione viene comunque acquisita dall’Agenzia delle Entrate (attraverso l’Ufficio di Pesaro, che liquida l’imposta dovuta dopo avere acquisito tre esemplari della fattura), sia perché lo stesso Ufficio tributario di San Marino provvede a trasmettere i dati di queste transazioni nei modelli INTRASTAT a norma dell’art. 10 del DM 24 dicembre 1993).
Rimarrebbero invece soggette a monitoraggio le altre operazioni (es. cessioni verso soggetti non imprenditori, soggette all’IVA italiana, e prestazioni di servizi).
Riguardo ai profili temporali, una soluzione prudenziale era quella di segnalare comunque nelle comunicazioni “black list” le operazioni con San Marino (diverse dagli acquisti con autofattura) registrate sino al 23 febbraio 2014; chi ha adottato questo comportamento dovrà segnalare nello spesometro le operazioni registrate dal 24 febbraio 2014 in poi, tenuto conto delle esclusioni sopra menzionate. Così, se un’impresa italiana ha effettuato un servizio verso un’impresa sanmarinese nel gennaio 2014 e lo stesso servizio verso la stessa impresa nel luglio 2014, la prima operazione è segnalata nel modello polivalente sotto la “veste” comunicazione black list, mentre la seconda compare sotto la “veste” spesometro (operativamente, se viene scelta la forma aggregata si continua a utilizzare il quadro BL, ma barrando la casella “Operazioni con soggetti non residenti” anziché la casella “Operazioni con paesi con fiscalità privilegiata”; appare consigliabile compilare due quadri distinti, anche per lo stesso cliente, in quanto formalmente gli adempimenti e il sistema sanzionatorio sono distinti); diversamente, se l’impresa vendeva beni alla società sanmarinese, le operazioni registrate sino al 23 febbraio 2014 andavano segnalate ai sensi del DL 40/2010, mentre quelle registrate successivamente non devono più essere segnalate, in quanto operazioni assimilate alle esportazioni.
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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