Lo spesometro fa il pieno di dati

Nella comunicazione tutte le fatture, nonché scontrini e ricevute a partire da 3.600 euro
Il prossimo 10 aprile, per i contribuenti mensili, o il prossimo 20 aprile, per i contribuenti trimestrali, scade il termine per l’invio telematico della comunicazione «spesometro» tramite l’utilizzo del modello polivalente approvato il 10 ottobre 2013.
I destinatari dell’obbligo 
Sono obbigati all’adempimento tutti i soggetti passivi Iva (anche stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, nonché non residenti con rappresentante fiscale o identificati direttamente), che effettuano o ricevono operazioni rilevanti ai fini Iva (compreso quelli subentranti o estinti per effetto di operazioni straordinarie e trasformazioni sostanziali soggettive).
Nella comunicazione 
Devono essere inserite nella comunicazione, in forma aggregata o analitica (ove espressamente indicato), le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva e relative note di variazione in addebito o accredito:
rese dai soggetti passivi Iva obbligati all’adempimento, sia nei confronti di clienti soggetti passivi Iva (imprese, agricoltori, liberi professionisti, eccetera) con emissione di fattura, sia nei confronti di clienti consumatori finali per acquisti non rientranti nella loro attività professionale o d’impresa (come privati, enti non commerciali per attività istituzionali, eccetera); 
ricevute dai soggetti passivi Iva nello svolgimento delle loro attività d’impresa, agricole o professionali. 
Le operazioni interessate 
Le operazioni interessate sono imponibili, non imponibili ed esenti da Iva:
tutte quelle, senza limiti d’importo, se risultanti da fatture (anche emesse facoltativamente in luogo di scontrino e/o ricevuta fiscale); 
quelle di ammontare pari o superiore a 3.600 euro al lordo di Iva se senza obbligo di emissione di fattura (soggette a scontrino o ricevuta fiscale ai sensi dell’articolo 22 del Dpr 633/1972). 
La soglia di 3.600 euro 
La soglia dei 3.600 euro vale, oltre che per le operazioni documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale, anche per quelle in relazione alle quali la fattura viene emessa, ma nella stessa non deve essere separatamente evidenziata l’Iva.
Dalla modulistica 
La modulistica del 10 ottobre 2013, rispetto al contenuto originario del provvedimento 94908/2013, fornisce alcune precisazioni significative per la compilazione della comunicazione in merito alle operazioni da inserire o da escludere, vlevoli anche per l’adempimento 2014.
Sono da inserire nella comunicazione le operazioni:
di acquisto di beni e servizi imputabili alle attività separate (articolo 36 del Dpr 633/1972) dei soggetti acquirenti con possibilità di riportare i dati in un solo rigo di dettaglio, anche se l’acquisto è legato a registrazioni distinte nelle attività separate; 
degli autotrasportatori di cose per conto terzi inseriti nell’apposito albo per le quali la comunicazione avviene in riferimento al momento della loro registrazione; 
di incasso dei corrispettivi riportati negli estratti conto quindicinali della Snai, riportati nelle fatture emesse dai pubblici esercizi con apparecchi da intrattenimento nei confronti dei gestori degli apparecchi, delle singole giocate al Lotto dovuti dai soggetti privati; 
dei corrispettivi indicati nelle distinte riepilogative emesse dalle farmacie per l’incasso della vendita di farmaci dalle Asl; 
documentate da fatture cointestate a più soggetti destinatari (acquirenti di beni e/o committenti di servizi), con indicazione distinta per ciascun cointestatario; 
per il rifornimento di carburante effettuate con le «schede carburante», per le quali la comunicazione deve essere effettuata con le stesse modalità previste per i documenti riepilogativi delle fatture di importo inferiore a 300 euro; 
di vendita per corrispondenza con fattura senza limiti d’importo e senza obbligo di fattura solo se di importo pari o superiore a 3600 euro. 
Fonte: Il sole 24 ore autori Matteo Magrini-Benedetto Santacroce

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