Nuove modalità di compilazione dell’F24 per il credito autotrasportatori

L’Agenzia delle Entrate ha adeguato le istruzioni del codice tributo «6740» dopo le modifiche all’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 39 di ieri, ha modificato le modalità di compilazione del codice tributo “6740”, utilizzato tramite il modello F24 per usufruire in compensazione dell’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto.
Tale codice tributo era stato istituito con la risoluzione n. 133 del 30 aprile 2002. Tuttavia, l’art. 61 del DL n. 1/2012 ha apportato alcune modifiche al regolamento che disciplina tale agevolazione fiscale. L’art. 3 del DPR n. 277/2000 prevede, infatti, che, per ottenere il beneficio, gli esercenti nazionali e comunitari debbano presentare al competente ufficio delle Dogane una dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale o negoziale dell’impresa. Tra i cambiamenti intervenuti col DL 1/2012 c’è il termine della presentazione di tale documentazione. Inizialmente la scadenza era stata fissata entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, mentre attualmente deve essere consegnata entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare.
Si ricorda che tale dichiarazione deve contenere, tra le altre informazioni, la denominazione dell’impresa, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale o la partita IVA, il codice identificativo della ditta limitatamente agli esercenti comunitari, le generalità del titolare o del rappresentante legale o negoziale, l’indicazione dell’eventuale titolarità di depositi o di distributori privati di carburanti ad imposta assolta, con specificazione della capacità di stoccaggio dei relativi serbatoi contenenti gasolio destinato al rifornimento degli autoveicoli aventi titolo al beneficio, nonché degli estremi della licenza fiscale, se prescritta.
Un’ulteriore modifica apportata dal DL 1/2012 riguarda, invece, l’arco di tempo entro il quale deve essere utilizzato tale credito. L’art. 61 comma 1 lett. b) del citato decreto, infatti, ha modificato l’art. 4, comma 3 del DPR n. 277/2000 che ne prevedeva l’utilizzo entro l’anno solare in cui è sorto. Attualmente, invece, gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, utilizzano il credito in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto.
Aggiornamento richiesto dall’Agenzia delle Dogane
Viste le citate modifiche, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con propria nota, ha chiesto l’aggiornamento delle modalità di compilazione del codice tributo “6740”.
La risoluzione in commento, dunque, risponde a questa richiesta. Ferme restando le ulteriori istruzioni previste con l’istituzione del codice tributo (ris. n. 133/2002), l’Agenzia delle Entrate ha previsto che:
- nel campo “rateazione/regione/prov/mese-rif” è indicato il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il trimestre solare di riferimento e “RR” indica l’anno di consumo di gasolio di riferimento (esempio 0315, individua il periodo luglio-settembre 2015);
- nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di presentazione della dichiarazione di riferimento, nel formato “AAAA”.
L’Agenzia precisa, infine, che l’efficacia operativa decorre dal quinto giorno successivo alla pubblicazione della risoluzione (avvenuta ieri, 20 aprile 2015).
Fonte: Eutekne

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