Operazioni mutiple da scomporre

Quando un contratto prevede una pluralità di prestazioni, in parte soggette a reverse charge e in parte no, si deve procedere con la scomposizione delle operazioni al fine di individuare le prestazioni assoggettabili all’inversione contabile. Alla scomposizione delle prestazioni, che funge da regola generale, si affianca una semplificazione: in caso di appalto avente a oggetto la costruzione di un edificio, o di interventi edilizi complessi, è possibile non scorporare le singole prestazioni, applicando così le regole ordinarie.
Nel comparto dell’edilizia ci si trova spesso innanzi a contratti che prevedono una molteplicità di prestazioni, aventi anche natura diversa. È quindi possibile che nel contratto siano previste anche prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici da assoggettare a reverse charge in base all’articolo 17, comma 6, lettera a-ter), Dpr 633/72.
L’agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2015, ha precisato che, se un unico contratto contempla sia prestazioni da assoggettare all’inversione contabile sia servizi soggetti all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si deve procedere alla scomposizione delle operazioni. In questo modo si possono individuare quelle da assoggettare al reverse charge. La motivazione alla base di tale precisazione consiste nella finalità antifrode del reverse charge, e quindi nella sua “priorità” di applicazione.
I prestatori sono quindi tenuti a distinguere le diverse tipologie di prestazioni ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell’inversione contabile.
La necessità di scomporre gli importi scatta in relazione alle prestazioni effettuate a partire dal 27 marzo, giorno in cui è stata pubblicata la circolare 14/E/2015. Sul punto si ricorda che si deve fare riferimento al momento di effettuazione, così come definito nell’articolo 6 del Dpr 633/72.
Tale onere dovrebbe ricadere quindi su tutte le prestazioni effettuate dalla data richiamata, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto da cui dipendono.
Tuttavia l’amministrazione finanziaria, considerando la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, “apre” a una semplificazione: in caso di un contratto unico di appalto – comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) – avente a oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), Dpr 380/2001, è possibile applicare le regole ordinarie, e non il reverse charge, anche con riferimento alla prestazioni riconducibili alla lettera a-ter).
Per esempio, continua l’Agenzia, in presenza di un contratto avente a oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l’installazione di uno o più impianti, non si deve procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l’installazione di impianti dagli altri interventi, ma si applicherà l’Iva secondo le modalità ordinarie all’intera fattispecie contrattuale.
Va quindi notato che tale deroga, comunque facoltativa, si applica solo in relazione al caso dell’edificio in costruzione, ovvero in caso di interventi edilizi complessi (ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo). Restano fuori le prestazioni nell’ambito di contratti aventi a oggetto manutenzioni ordinarie e straordinarie. 
Fonte: Il sole 24 ore autore Riccardo Zavatta

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