Possono scattare controlli sui beni ai soci

L’annotazione dell’utilizzatore dell’auto aziendale produce ricadute fiscali sulla società e sul socio. L’evidenza di un soggetto terzo che ha la disponibilità del mezzo per oltre 30 giorni può ingenerare controlli sul corretto adempimento della norma che dal 2012 ha disposto la tassazione dell’uso di beni di impresa a canoni inferiori a valori di mercato. 
Nessun impatto, invece, per soci-amministratori o soci-dipendenti che impiegano il veicolo in benefit.
Utilizzo da parte del socio
L’articolo 67, lettera h-ter, del Tuir, introdotto dal Dl 138/2011, stabilisce che genera reddito imponibile l’utilizzo, da parte dei soci oppure dei loro familiari, di beni di impresa a titolo gratuito o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore di mercato.
In questi casi, oltre alla tassazione del reddito da parte del socio (reddito da esporre nel quadro RL del modello Unico PF), la norma prevede l’integrale indeducibilità dei costi in capo alla società concedente.
Entro il prossimo 30 aprile 2015, la società (o in alternativa il socio-utilizzatore) devono inviare all’agenzia delle Entrate l’apposita comunicazione telematica riguardante gli utilizzi avvenuti nel 2014. Il modello non va trasmesso se l’uso del socio è avvenuto per un corrispettivo non inferiore al valore normale.
Le norme sopra ricordate non si applicano (lo stabilisce la circolare 25/E/2012) nel caso di beni utilizzati da soci, nella loro qualità di dipendenti, amministratori o lavoratori autonomi (consulenti). Una buona parte dei casi di beni assegnati a soci che si riscontra nella pratica rientra, in realtà, in queste ultime tipologie, che restano dunque del tutto estranee alle diposizioni legate all’annotazione dell’utilizzatore (compresa quella che richiede la comunicazione telematica).
È però necessario che risulti chiaro che la disponibilità anche privata del bene è ottenuta dal socio nella sua diversa qualità di amministratore, dipendente o lavoratore autonomo, e dunque quale integrazione in natura della retribuzione o del compenso previsto per lo svolgimento della attività. A tal fine è opportuno, in particolare per i soci-amministratori, che questa circostanza risulti da una specifica delibera di assemblea o di consiglio di amministrazione.
Annotazioni sul libretto
Le regole sui beni aziendali dati in uso a soci gratuitamente o a prezzi inferiori al valore di mercato si intrecciano con i nuovi obblighi di annotazione sulla carta di circolazione in vigore dal 3 novembre 2014 (atti e rapporti iniziati a partire da tale data), illustrate nei servizi qui soprao (articolo 94, comma 4-bis, codice della strada).
In presenza, infatti, di autovetture utilizzate da soci (o familiari), si avrà evidenza dell’esistenza di una situazione che, potenzialmente, richiede la tassazione del reddito del socio e la comunicazione annuale entro il 30 aprile. In queste situazioni, pertanto, i verificatori avranno una indicazione da cui possono scattare i controlli incrociati (socio-società) per verificare se il canone pagato era almeno pari al valore del diritto di godimento, oppure se il reddito è stato regolarmente tassato e la società ha recuperato a tassazione i costi dell'auto.
L’annotazione, lo ricordiamo, non riguarda (circ. 23743/2014 del ministero delle Infrastrutture) gli utilizzi da parte di dipendenti, collaboratori e amministratori (anche se soci) a titolo di fringe-benefit (o comunque a titolo promiscuo). Anche sotto questo aspetto, le due normative collimano, poiché, come ricordato, in questi casi neppure la norma sui beni assegnati ai soci trova ingresso.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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