Reddito da allevamento nel quadro RD di UNICO

I redditi derivanti da attività considerate agricole, se superano i limiti fissati dall’art. 32 del TUIR, costituiscono redditi d’impresa
Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del TUIR sono considerate attività agricole:
- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura (lett. a) dell’art. 32 comma 2 del TUIR);
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (lett. b) dell’art. 32 comma 2 del TUIR);
- le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (lett. b) dell’art. 32 comma 2 del TUIR);
- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al medesimo art. 32 comma 1, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze (lett. c) dell’art. 32 comma 2 del TUIR).
Le attività considerate agricole a norma dell’art. 32 del TUIR:
- se svolte fino a concorrenza dei limiti ivi previsti, producono soltanto reddito agrario;
- se svolte da società di capitali, da snc, da sas, nonché dalle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa, anche se nei limiti stabiliti, si intendono produttive di reddito d’impresa (art. 55 comma 2 del TUIR).
Conseguentemente a quanto detto, i redditi derivanti dalle attività agricole indicate all’art. 32 comma 2 lett. b) e c) del TUIR, qualora eccedano i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa, costituiscono redditi d’impresa.
Da qui la necessità di compilare il quadro RD del modello UNICO SP per le società semplici e gli enti equiparati (ad esempio le società di fatto agricole ex art. 5 comma 3 lett. b) del TUIR) o del modello UNICO PF per le persone fisiche.
In relazione all’attività di allevamento di animali, con il DM 18 dicembre 2014 sono stati confermati anche per il biennio 2014-2015 i parametri definiti dal DM 20 aprile 2006, necessari al fine della determinazione del reddito derivante dall’allevamento di animali nel limite di cui all’art. 32 comma 2 lett. b) del TUIR (reddito agrario) e di quello eccedente di cui all’art. 56 comma 5 del TUIR (reddito d’impresa) (si veda “Per il reddito da allevamento parametri invariati” del 9 gennaio 2015).
Forniamo un esempio di determinazione del reddito di allevamento e compilazione del quadro RD di UNICO 2015.
Ipotizziamo di dover determinare il reddito di allevamento ex art. 56 comma 5 del TUIR di un’impresa di allevamento, società semplice, nella seguente situazione:
- reddito agrario (rivalutato del 70% e del 5%) 20 euro;
- numero bovini: 80;
- numero manze: 10;
- tipo terreno: pascolo arborato (III fascia della Tabella 1 del DM 20 aprile 2006).
Ai fini della determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base, nella Sez. 1 dello Schema di calcolo di UNICO SP 2015, in corrispondenza della fascia di qualità III, nella colonna 1 dovrà essere indicato il reddito di 20 euro, mentre sulla stessa riga nella colonna 2 il risultato dell’operazione 20 x 37,593, pari a 751,86 (Fig. 1 dell’allegato scaricabile cliccando sul seguente link: www.eutekne.it/EutekneInfo/reddito_allevamento.pdf).
Successivamente, occorre determinare il numero di animali normalizzato alla specie base.
A tal fine deve essere compilata la Sez. 2 dello Schema di calcolo di UNICO SP 2015, indicando nella colonna 1 il numero di capi allevati (80 bovini e 10 manze) e nel rigo corrispondente della colonna 2 il risultato delle operazioni 80 x 1.750 (140.000) e 10 x 600 (6.000) (si veda la Fig. 2 dell’allegato citato).
Infine, occorre determinazione il reddito ex art. 56 comma 5 del TUIR compilando la Sezione I del Quadro RD come di seguito indicato:
- rigo RD2: riportare il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sezione 2 dello schema di calcolo. Nel caso di specie il valore da indicare è 146.000;
- rigo RD3: reddito agrario normalizzato (corrispondente al “Totale A reddito agrario normalizzato” della Sezione I dello schema di calcolo) × 219,08/51,64569 = 751,86 × 219,08/51,64569 = 3.189,375314 (Numero di capi allevabili entro il limite art. 32 del TUIR);
- rigo RD4: RD2 - RD3 = 146.000 - 3.189 = 142.811;
- rigo RD5: RD4 × 0,058532 = 8.359,01 (si veda la Fig. 3 dell’allegato citato).
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI

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